Obbligo di sopralluogo in presenza per la certificazione energetica

Gentili Certificatori,
recentemente siamo venuti a conoscenza di pratiche anomale nell'esecuzione del sopralluogo obbligatorio o dei sopralluoghi obbligatori ai fini del rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Ricordiamo che l’allegato H della deliberazione della Giunta provinciale n. 2269/2021 stabilisce a proposito:

disposizioni generali: “… La procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende il complesso di operazioni svolte dai soggetti certificatori ed in particolare: 1) l’esecuzione di almeno un rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione dell’indice di prestazione energetica dell’immobile e alla redazione di una eventuale valutazione energetica per l’individuazione di interventi migliorativi delle prestazioni energetiche.

nonché, in aggiunta, per nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti > 15% o comunque superiori a 500 metri cubi costituenti una nuova unità, ristrutturazioni importanti di primo e di secondo livello: “…eseguire un numero minimo di sopralluoghi nei momenti costruttivi significativi per verificare la conformità ed il permanere delle prestazioni energetiche di progetto, nonché una verifica finale con l’eventuale utilizzo delle più appropriate tecniche strumentali. A tali fini, deve essere previsto che il direttore lavori segnali al certificatore le varie fasi della costruzione dell’edificio e degli impianti, quando rilevanti per le prestazioni energetiche degli edifici.”

Desideriamo ricordare che il sopralluogo deve essere svolto esclusivamente in presenza, in conformità con le disposizioni vigenti, per garantire l'attendibilità e la qualità della certificazione energetica. Questa prescrizione è essenziale per:

· Assicurare la corretta raccolta dei dati relativi all’edificio e agli impianti;
· Evitare errori di valutazione derivanti da informazioni trasmesse in modo indiretto;
· Mantenere l'affidabilità e la trasparenza del sistema di certificazione.

L'inosservanza di questa regola potrebbe comportare sanzioni disciplinari e la nullità dell’APE rilasciato.
Invitiamo pertanto a rispettare rigorosamente l’obbligo di sopralluogo in presenza e a segnalare eventuali irregolarità di cui venissi a conoscenza.
 
Grazie per la collaborazione.
Il Team Odatech

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