Obbligo di conservazione dati e verifica dell'APE
Gentili Certificatori,
vi ricordiamo l'importanza di conservare la documentazione relativa agli Attestati di Prestazione Energetica (APE) e di garantire la conformità alle disposizioni di legge in caso di verifica.
Obbligo di conservazione e vigilanza
Ai sensi dell'
Art. 91 della Legge Provinciale 4 marzo 2008, n. 1, la vigilanza sul rispetto delle normative in materia di prestazione energetica degli edifici prevede entro cinque anni dalla data di emissione dell'APE:
- Controlli a campione sulle certificazioni rilasciate.
- Verifiche sui componenti e caratteristiche degli edifici certificati.
Per garantire il rispetto di quanto previsto nel precedente punto, è necessario conservare la seguente documentazione:
- Piante, sezioni e prospetti quotati dell’edificio, con identificazione del codice delle strutture disperdenti, in accordo con la relazione di calcolo.
- Collocazione in pianta dei serramenti, riportata nella relazione di calcolo con le relative superfici.
- Scheda tecnica del produttore di calore e del produttore di ACS.
- Fattori di conversione utilizzati in funzione del vettore energetico.
- Relazione tecnica di calcolo completa, che giustifichi i valori di EPgl, EPi ed EPacs riportati nell’APE, includendo:
- Calcoli basati sui dati climatici del Comune di reale ubicazione.
- Calcoli relativi ai dati climatici del Comune di Trento.
- Verbale di sopralluogo corredato di documentazione fotografica.
- Report del Blower Door Test, se effettuato.
Odatech potrebbe richiedere ulteriore documentazione, come:
- Progetto e schede tecniche di eventuali sistemi di ventilazione meccanica controllata.
- Progetto di impianto fotovoltaico o solare termico.
- Scheda di centrale termica.
Vi invitiamo a verificare che tutta la documentazione necessaria sia accuratamente conservata e organizzata per essere facilmente reperibile in caso di verifica.
Grazie per la vostra attenzione.
Cordiali saluti
Staff Odatech