1. Chi può diventare certificatore energetico in Provincia di Trento?
Sono abilitati come certificatori energetici per la Provincia autonoma di Trento i professionisti che risultano in possesso dei requisiti definiti dal DPR 75/2013. Per maggiori informazioni rimandiamo alla nostra pagina dedicata ai requisiti minimi di cui i certificatori devono essere in possesso (https://www.odatech.it/it/certificazione-energetica-a-p-e-/certificatori/i-requisiti-per-diventare-certificatori/)
2. Quali sono i requisiti per l’abilitazione come certificatore energetico?
I requisiti sono regolamentati dal DPP 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg nella versione attualmente in vigore. Art. 8 “Soggetti certificatori abilitati per la certificazione energetica” del Regolamento Provinciale comma 1. “Sono abilitati come certificatori energetici per la Provincia autonoma di Trento i professionisti che risultano in possesso dei requisiti definiti dal DPR 75/2013.” Si faccia riferimento all’art. 2 del DPR 75/2013 per i requisiti richiesti e i titoli di studio riconosciuti. I non iscritti a un ordine o collegio riconosciuto dal DPR devono frequentare un corso, come dettagliato nell’Allegato B bis del DPP 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg. Per maggiori informazioni rimandiamo alla nostra pagina dedicata ai requisiti minimi di cui i certificatori devono essere in possesso (https://www.odatech.it/it/certificazione-energetica-a-p-e-/certificatori/i-requisiti-per-diventare-certificatori/)
3. Come posso iscrivermi all’elenco dei certificatori energetici abilitati?
Tramite il portale online di Odatech, fornendo la documentazione richiesta, come attestati e dati personali. I dati possono essere inseriti al seguente link: https://www.odatech.it/it/certificazione-energetica-a-p-e-/diventa-certificatore-energetico/
4. È prevista una quota annuale per rimanere iscritti all’elenco dei certificatori?
Per quanto riguarda il versamento della quota di iscrizione e il rinnovo ad Odatech, si precisa che il versamento della quota è richiesto solamente a coloro che NON sono regolarmente iscritti ad uno degli Ordini / Collegi professionali di cui all'art. 2, comma 3 del D.P.R. 75/2013. Per coloro che invece sono regolarmente iscritti ad uno degli Ordini / Collegi professionali, l’iscrizione e il rinnovo sono gratuiti. Nuove iscrizioni: per coloro che NON sono regolarmente iscritti ad uno degli Ordini / Collegi professionali di cui all'art. 2, comma 3 del D.P.R. 75/2013, l'importo dell’iscrizione è pari ad euro 158,60 IVA INCLUSA. Rinnovo dell'iscrizione: per coloro che NON sono regolarmente iscritti ad uno degli Ordini / Collegi professionali di cui all'art. 2, comma 3 del D.P.R. 75/2013, l'importo del rinnovo è pari ad euro 91,50 IVA INCLUSA.
5. Dove posso scaricare il protocollo di verifica APE?
Il “Protocollo dei controlli sugli attestati energetici” è scaricabile dal sito ufficiale di Odatech nell'Area Download www.odatech.it/it/download/
6. Come accedo al portale per la registrazione delle certificazioni energetiche?
Utilizzando le credenziali fornite al momento della registrazione sul portale di Odatech.
7. Quali dati sono obbligatori da inserire nella registrazione di un APE?
Dati dell’immobile, dati del certificatore, calcoli energetici, caratteristiche tecniche e anagrafiche del proprietario.
8. È possibile modificare un certificato energetico già registrato?
No, una volta concluso non è più possibile modificarlo. Tramite comunicazione a odatech@pec.it è possibile chiederne la cancellazione e sostituzione con un nuovo certificato.
9. Cosa fare se il portale segnala un errore durante la registrazione di un APE?
Seguire le indicazioni sul portale ed eventualmente contattare l’assistenza tecnica di Odatech, fornendo dettagli sull’errore riscontrato.
10. Come posso verificare lo stato della registrazione di un APE?
Accedendo alla sezione dedicata del portale e cercando il certificato tramite il codice identificativo.
11. Non ricordo la mia password, come posso reimpostarla?
Tramite la funzione "Recupera Password" sul portale.
12. Come si aggiorna il profilo del certificatore sul portale?
Accedendo alla sezione "Profilo" e modificando i dati personali.
13. Posso registrare più certificazioni contemporaneamente?
Ogni certificazione deve essere inserita singolarmente.
14. Esiste un manuale utente per l’utilizzo del portale?
Sì, "Guida alla compilazione online degli APE", scaricabile dal portale stesso nell’area download.
15. Quali sono i riferimenti normativi principali per la certificazione energetica in Trentino?
Normative nazionali integrate da disposizioni locali, disponibili sul sito della Provincia e di Odatech all'indirizzo www.odatech.it/it/certificazione-energetica-a-p-e-/normativa/
16. Quali edifici sono esenti dall’obbligo di certificazione energetica?
Sono escluse dall'applicazione del regolamento DPP 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg le seguenti categorie di edifici e di impianti: a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell'articolo 65 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, solo nel caso in cui, previo giudizio, rispettivamente della struttura provinciale competente per la tutela dei beni culturali o per la tutela del paesaggio, il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici; b) i beni ambientali di cui all'articolo 65 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, limitatamente agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo; c) i fabbricati industriali e artigianali, quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; d) gli edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianto di climatizzazione; e) gli edifici isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2; f) gli edifici costituenti il patrimonio edilizio tradizionale montano ai sensi dell'articolo 104 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, nei quali non sia consentito l'utilizzo abitativo a carattere permanente; g) le opere e i manufatti precari con le caratteristiche di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg (Regolamento urbanistico edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15); h) i rifugi alpini e escursionistici, come individuati dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini), nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici o paesaggistici; i) gli edifici che non risultano compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, il cui utilizzo non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione in modalità standard (18°C - 20°C). l) le strutture di protezione, qualora, anche se sostenute da strutture portanti fisse, siano realizzate con rivestimenti che possono essere tolti e rimessi; l bis) gli edifici dichiarati inagibili o collabenti. 3. Gli edifici di cui alle lettere a), b), f) e h) del comma 2 sono comunque soggetti all'attestazione della prestazione energetica, quando tale attestazione risulta necessaria ai sensi dell'articolo 5, comma 3 e comma 4.
17. In quale caso è possibile registrare l'APE senza il codice catasto impianti?
Nell’APE deve essere inserito il codice dell’impianto, come previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 2269/2021. Il certificatore durante l’esecuzione del rilievo in situ è tenuto ad acquisire obbligatoriamente il codice alfanumerico identificativo dell’impianto termico, riportato sull’apposita etichetta assegnata ai sensi delle disposizioni provinciali in materia di catasto degli impianti termici (art. 11 l.p. 4/2020 e d.G.p. 1008/2016). Tutti gli impianti termici, così come definiti ai sensi del d.lgs. 192/2005 sono soggetti all’obbligo di accatastamento. Ai sensi della disciplina provinciale sono escluse da tale obbligo le cucine economiche collocate in un’unità abitativa dotata di sistema principale di climatizzazione, rispetto al quale esercitano eventualmente un’azione integrativa essendo destinate in via prevalente alla cottura dei cibi. Sono altresì esclusi dall’obbligo gli impianti dismessi (dove il generatore è destinato alla rottamazione, ad esempio perché non più funzionante). In assenza dell’informazione relativa al codice dell’impianto termico, il certificatore non può procedere al rilascio dell’attestato, fatti salvi unicamente i casi in cui l’edificio risulti sprovvisto di impianto o l’impianto risulti dismesso ed il calcolo della prestazione energetica venga eseguito in condizione di assenza di impianto termico secondo le prescrizioni individuate dal D.M. 26.06.2015 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, mediante impianto fittizio definito nell’allegato 1 di tale D.M.
18. È possibile ottenere una copia dell'APE del mio immobile?
La copia dell’APE va richiesta al certificatore che ha redatto l’Attestato, il quale potrà apporre timbro e firma per rendere il documento completo. Odatech non può rilasciare copie dell’APE. Inoltre, è possibile richiedere una copia dell’attestato direttamente ad APRIE presentando domanda di accesso agli atti. La domanda di accesso ai documenti amministrativi è scaricabile al seguente link: https://www.provincia.tn.it/content/download/24495/448842/file/Modulo_Accesso__ai__doc._amministrativi.pdf Si rende noto che solo a partire dal 5 giugno 2023 gli attestati sono stati emessi con firma digitale, pertanto per gli attestati emessi precedentemente a tale data è possibile rilasciare da parte di APRIE esclusivamente una riproduzione pdf che, per gli utilizzi a fini di legge (es. compravendita, locazione), dovrà essere preventivamente timbrata e firmata dal certificatore che aveva emesso l’attestato medesimo.
19. Quale procedura risulta da seguire in caso di impianti dismessi?
In funzione della situazione riscontrata si potrà procedere nel modo seguente: IMPIANTI DISATTIVATI: impianto posto nelle condizioni di non poter funzionare ovvero privo di parti essenziali (a titolo di esempio: bruciatore, canale da fumo, serbatoio del combustibile, sistema di distribuzione del calore) ovvero scollegato dalla rete di distribuzione del gas o dal serbatoio del combustibile. Pertanto, sono impianti che potrebbero funzionare a seguito delle implementazioni necessarie nel singolo caso. In questo caso si accatastano, se non lo sono, e poi si procede con la redazione dell'APE. IMPIANTI DISMESSI: impianto il cui apparecchio di climatizzazione sul quale è stata posta l'etichetta identificativa è stato rimosso senza essere sostituito ovvero unità immobiliari dove ci sono apparecchiature vetuste di ogni tipo che verranno sicuramente smaltite, non si accatasta nulla e si usa l'impianto fittizio. Esempi di apparecchiature vetuste: vecchie caldaie non funzionanti, radiatori elettrici non funzionanti, stufe a kerosene, vecchie cucine economiche e cioè tutti quegli apparecchi che sicuramente verranno eliminati con la ristrutturazione. A questo punto sarà possibile, per il certificatore, redigere un APE adottando l’impianto fittizio avente le caratteristiche definite nell’Allegato 1 delle Linee guida nazionali D.M. 26.06.2015. Per i soli edifici residenziali, nel caso in cui l’edificio sia sprovvisto di impianto per la produzione dell’acqua calda sanitaria per la produzione della stessa si considererà un impianto fittizio.
20. Sono stati registrati dei dati errati sul portale: è necessario rifare l'attestato o è possibile apportare modifiche all'APE registrato?
Se si desidera correggere un APE già concluso, è necessario annullarlo tramite comunicazione a odatech@pec.it e redigere un nuovo attestato.
21. Quale è il limite per passare da zona climatica E a zona climatica F per il comune di Trento?
La zona climatica per il comune di Trento passa da E alla F con il superamento della quota 431 m s.l.m. di ubicazione dell’edificio soggetto ad APE. (rif DM 6/10/1997)
22. Come si calcola la classe energetica secondo la normativa provinciale?
Tramite software certificati dal CTI. Ai sensi dell’art.7 del DM 26 giugno 2015, cosiddetto "Requisiti Minimi", il CTI svolge un’attività di verifica dei software commerciali e degli strumenti di calcolo della prestazione energetica degli edifici. Per i dettagli sulle finalità e sulle modalità di verifica si vedano il suddetto DM 26 giugno 2015, il D.Lgs 192/05 e s.m.i. nonchè il Regolamento per la verifica relativo alla procedura in vigore.
23. Quali sono le sanzioni previste per certificatori non conformi?
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, il certificatore che rilascia l'attestato di certificazione energetica non veritiero è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 300 euro e non superiore a 3.000 euro. In caso di violazione delle disposizioni del Codice Deontologico il Consiglio di Indirizzo di Odatech delibera, previa garanzia di contraddittorio con il professionista interessato, una delle seguenti sanzioni: avvertimento, censura, sospensione e cancellazione dall’elenco ufficiale Odatech.
24. Come funziona il processo di verifica degli APE da parte di Odatech?
Controlli a campione o su segnalazione, con verifica di dati e calcoli inseriti.
25. In che modo i certificatori vengono informati dell’esito di una verifica?
Tramite comunicazione scritta o via e-mail PEC all'indirizzo odatech@pec.it
26. È possibile contestare l’esito di una verifica?
Sì, presentando una richiesta formale. Il reclamo, per qualsiasi caso di insoddisfazione rispetto al processo di verifica, deve essere presentato dal certificatore o da altri soggetti interessati, alla pec di Odatech attraverso una comunicazione scritta all’attenzione del Direttore di Odatech. Il Direttore lo analizza e ne definisce le responsabilità e modalità di gestione, registrando lo stesso su apposito modulo MO 08 “Rapporto di Non Conformità-azioni correttive”. Entro 10 gg. dal ricevimento, viene fornito riscontro al soggetto inviante. Il Certificatore può fare ricorso contro l’esito dell’attività di controllo, esponendo le ragioni del dissenso anche attraverso scritti difensivi, entro 30 giorni dalla data di notificazione della decisione in oggetto, come riportato nella notifica del verbale di accertamento di Aprie dove sono indicate anche le modalità di invio del ricorso.
L’iter prevede l’organizzazione di un incontro tra il certificatore, Aprie, il legale rappresentante di Habitech (o suo nominato) e un verificatore estraneo alla verifica. A fronte di tale incontro Aprie valuta la fondatezza del ricorso e comunica l’esito al certificatore e ad Odatech per conoscenza. I ricorsi vengono registrati sul medesimo modulo MO 08 “Rapporto di Non Conformità” e analizzati a cura del Direttore di Odatech.
27. Quali documenti devono essere inviati in caso di verifica?
Documentazione tecnica, dati di input e calcoli relativi all’APE. Tramite PEC Odatech invia un elenco della documentazione richiesta per poter svolgere la verifica sull'APE in oggetto.
28. Dove posso trovare i corsi di formazione accreditati per diventare certificatore?
Sul sito di APRIE o presso enti di formazione riconosciuti.
29. Quali enti sono autorizzati a tenere corsi di formazione?
Enti accreditati dalla Provincia di Trento o riconosciuti a livello nazionale.
30. Quando è obbligatorio frequentare un corso di formazione per diventare certificatori energetici?
E' obbligatorio frequentare un corso di formazione per diventare certificatori energetici nel caso in cui si abbia un titolo di studio all'Elenco A di cui al DPR 75/2023 e non si sia iscritti a un albo o collegio professionale corrispondente e nel caso in cui si abbia un titolo di studio di cui ll'Elenco B di cui al DPR 75/2023. Link: https://www.odatech.it/documenti/requisiti-iscrizione-odatech.pdf
31. Qual è la procedura per richiedere una targa energetica?
Attraverso il portale dedicato, fornendo i dati richiesti. Per tutti gli edifici pubblici o ad uso pubblico, la classe energetica dell'edificio e gli estremi della certificazione sono riportati su un'apposita targa. La targa deve essere esposta nel luogo più visibile aperto al pubblico ed è aggiornata in relazione alla certificazione energetica. La targa energetica è rilasciata dall'organismo di abilitazione sulla base di modelli e indicazioni fornite dall'agenzia per l'energia. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la targa può essere richiesta volontariamente da chi detiene il diritto di proprietà, di godimento o di rappresentanza dell'immobile ed è riferita all'intero edificio. I relativi oneri sono a carico del richiedente." https://www.odatech.it/it/certificazione-energetica-a-p-e-/targa-energetica/
32. Quanto costa ottenere una targa energetica?
Il costo è euro 100,04 IVA INCLUSA (sono esclusi i costi di spedizione).
33. Le targhe energetiche sono obbligatorie per tutti gli edifici certificati?
No, solo per edifici specifici o in caso di particolari obblighi normativi.
34. Dove posso consultare lo stato di una richiesta di targa energetica?
Tramite l’Help Desk di Odatech.
35. Come contattare il supporto tecnico di Odatech?
Via e-mail o telefono dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, secondo le indicazioni fornite sul sito.
36. Quali sono gli orari di apertura dell’Help Desk?
Dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 13.
37. È disponibile un supporto telefonico o solo via e-mail?
Entrambi, a seconda delle esigenze.
38. Quanto tempo ci vuole per ricevere una risposta dal supporto?
In media entro 2-3 giorni lavorativi.
39. Come registrare un edificio con destinazione d’uso multipla?
Per gli edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi, qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato. Sul portale si procede specificando le diverse destinazioni d’uso nei calcoli e nella registrazione.
In presenza di impianto centralizzato, l’APE può essere riferito all’intero edificio nei casi di cui all’art. 5, c. 1 del Regolamento o nei casi in cui sia necessaria una specifica valutazione energetica dell’intero edificio. Ciò non preclude in ogni caso la possibilità di emettere comunque l’APE anche per le singole unità immobiliari interessate.
40. È possibile emettere un APE per un edificio in fase di ristrutturazione?
L’APE deve corrispondere a uno stato di fatto.
41. Come si gestisce la certificazione di un edificio con impianto fotovoltaico?
Inserendo i dati dell’impianto nel software di calcolo.
42. Dove posso trovare le ultime novità sulle normative energetiche?
Sul sito di Odatech o sui canali ufficiali della Provincia. https://www.odatech.it/it/certificazione-energetica-a-p-e-/normativa
43. Odatech invia notifiche di aggiornamenti importanti ai certificatori?
Sì, tramite e-mail o newsletter. E' inoltre disponibile la sezione News sul portale Odatech https://www.odatech.it/it/news/
44. Come posso ricevere informazioni su nuovi corsi o eventi?
Iscrivendosi alle newsletter o consultando il sito ufficiale.
45. Esistono canali social ufficiali di Odatech?
No
46. Posso proporre modifiche o miglioramenti al protocollo di verifica?
Sì, tramite una richiesta formale inviata a Odatech.
47. Soggetti certificatori, riconosciuti da altre regioni o dalla provincia autonoma di Bolzano: con che modalità avverrà il riconoscimento di tali soggetti?
L’ art.8 del DPP n. 11-13/Leg del 13 luglio 2009 disciplina i soggetti certificatori abilitati. Potranno essere iscritti negli elenchi dei soggetti certificatori provinciali coloro che, in possesso dei requisiti specificati nel comma 2, sono già riconosciuti come certificatori energetici da altre Regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano. In tal caso si considera utile anche il riconoscimento disposto dai già menzionati enti a seguito della frequenza di corsi svolti ai sensi delle disposizioni vigenti nel rispettivo territorio. Per svolgere l’attività di certificatore, questi dovranno provvedere esclusivamente all’iscrizione presso un Organismo di abilitazione riconosciuto dalla PAT.
48. In una nuova costruzione, quando occorre designare il soggetto certificatore?
È obbligatorio designare il certificatore prima dell'inizio dei lavori.
49. Il soggetto certificatore di un edificio di nuova costruzione dovrà essere un soggetto estraneo al progetto?
Sì, come indicato nell’art. 8 comma 3 e comma 4 a) del DPP n. 11-13/Leg del 13 luglio 2009. “Il soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici di cui è proprietario o su cui è titolare di diritto reale o con riferimento ai quali è stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un'azienda, in una delle seguenti attività: a) progettazione o direzione lavori dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente; b) costruzione dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente; c) amministrazione dell'edificio; d) fornitura di energia per l'edificio; e) gestione o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell'edificio; f) attività connesse alla funzione di responsabile della sicurezza. 4. Al fine di assicurare l'indipendenza e l'imparzialità di giudizio del certificatore, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di prestazione energetica questi dichiara: a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado.”
50. Il soggetto certificatore di un edificio esistente dovrà essere un soggetto estraneo al progetto?
Art. 8 comma 4 b) del DPP n. 11-13/Leg del 13 luglio 2009: “Al fine di assicurare l'indipendenza e l'imparzialità di giudizio del certificatore, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di prestazione energetica questi dichiara nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado.”
51. Come faccio a verificare se il professionista è iscritto e accreditato all’elenco provinciale dei certificatori?
Accedendo al portale web di Odatech: https://www.odatech.it/it/certificazione-energetica/i-certificatori/elenco-certificatori/
52. È possibile redigere l’APE per un’unità immobiliare di un parente?
Non è possibile certificare un’unità immobiliare di parenti fino al 4° grado.
53. Esistono delle sanzioni in caso di mancata dotazione dell’APE per un nuovo contratto di locazione?
Le violazioni e sanzioni sono state aggiornate con il DL 63/2013 che ha modificato il d.lgs 192/2005, nello specifico l'articolo 15: "-9. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro. -10. In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 8, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro."
54. Competenze dei Dottori Forestali e Dottori Agronomi. Cosa prevede la normativa provinciale?
I titoli di studio e le competenze che devono possedere i certificatori energetici sono stabiliti dall'articolo 8 del Regolamento. Con le modifiche introdotte dal D.P.P. 15 marzo 2012, n. 5-80/Leg sono state ampliate le categorie professionali riconosciute, introducendo i laureati in scienze agrarie e scienze forestali con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine.
55. Corsi per certificatori energetici. A chi bisogna rivolgersi in Trentino?
I soggetti che intendono proporsi come certificatori devono prioritariamente rispettare i requisiti di base previsti dall’ art. 8 del Regolamento di attuazione per la certificazione energetica, DPP 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg. In Trentino i corsi sono organizzati congiuntamente dagli Ordini e dai Collegi professionali; pertanto, è a tali strutture che bisogna rivolgersi per avere informazioni. Gli esami finali sono a cura dell’Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche ed Energia di Trento. Più dettagliatamente si possono trovare illustrazioni sui corsi ed esami nell’Allegato D della delibera n. 2446 di data 16 ottobre 2009 e nel DPP 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg ALLEGATO B bis.
56. Se il titolo edilizio è antecedente al 14 luglio 2010, quale procedura devo seguire?
Se il titolo edilizio è stato presentato tra 1 novembre 2009 e 14 luglio 2010, è possibile redigere un APE nazionale, rispettando comunque la classe energetica provinciale B (60 kWh/mq a). È possibile scrivere nelle note dell’APE che non sono stati fatti i tre sopralluoghi, in quanto il titolo edilizio è antecedente al 14 luglio 2010. Se il titolo edilizio è stato presentato tra 26 luglio 2009 e 1 novembre 2009, è possibile redigere un APE nazionale, rispettando la classe C. Se invece il titolo edilizio è antecedente al 26 luglio 2009, non è necessario redigere un APE, in quanto basta presentare solo l’AQE con il rispetto del Dlgs 192/05.
57. Cosa accade per le compravendite?
A partire dal 4 aprile 2012 per i casi di compravendita è obbligatoria l’emissione degli attestati di prestazione energetica secondo il sistema provinciale (tramite il portale Odatech).
58. E’ obbligatorio rilasciare un APE anche nel caso di locazione?
Si, a partire dal 4 giugno 2013, con l’emanazione del DL 63/2013, vi è l'obbligo di rilascio dell'attestato anche in caso di locazione di edifici/unità immobiliari, al pari di quanto già avviene per le compravendite (nuovo art. 6 d.lgs. 192/2005).
59. Qual è la procedura per certificare in Provincia di Trento?
Le procedure per l’avvio della certificazione, la compilazione e il rilascio dell’APE devono essere effettuate esclusivamente per via telematica, attraverso il nostro portale informatico. L'allegato H della delibera provinciale 3110 del 23 dicembre 2009 indica le modalità di espletamento dell'incarico di certificazione.
60. Quando occorre attivare la procedura relativa alla certificazione energetica per nuove costruzioni?
Per nuove costruzioni (e per interventi citati all’art.5 comma 1 del Regolamento Provinciale, quali “demolizione e ricostruzione dell’edificio, ampliamenti superiori al 15% del volume lordo climatizzato dell’edificio esistente o comunque superiori a 500 m3, ristrutturazioni importanti di primo livello”), è necessario nominare il certificatore energetico quando si attiva la pratica di inizio lavori. La pratica può essere attivata dal certificatore sul nostro portale in qualsiasi momento senza limiti di scadenza: la data stampata sull’APE emesso farà riferimento unicamente alla data di emissione dello stesso.
61. Secondo quale metodologia o software può essere calcolata la prestazione energetica di un edificio?
Il calcolo energetico di un edificio deve essere eseguito secondo la metodologia espressa anche dalle Linee guida statali, ossia si fa riferimento alle norme: UNI TS 11300 parte 1 “Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale” UNI TS 11300 parte 2 “Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l'illuminazione in edifici non residenziali” UNI TS 11300 parte 4 “Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria” UNI TS 11300 parte 5 “Calcolo dell'energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili” e dal Regolamento Provinciale vigente. Gli strumenti di calcolo applicativi devono garantire il rispetto della normativa sopra citata.
62. È possibile redigere un certificato energetico provinciale anche per i casi non previsti dalla normativa provinciale?
È possibile redigere un certificato energetico provinciale, attraverso il nostro portale, anche per i casi in cui non è richiesto obbligatoriamente dalla normativa provinciale. Durante la compilazione del certificato basterà selezionare la voce “Certificazione Volontaria” nel menù a tendina del campo "Descrizione intervento".
63. Nel caso di una ristrutturazione di un immobile (non per compravendita) devo redigere un APE se intervengo solo sull’impianto?
No, perché non rientra nei casi art. 5 del Regolamento DPP 13 luglio 2009, n.11-13/Leg. s.s.m.
64. In quali casi è obbligatoria la redazione di un Attestato di Prestazione Energetica?
Nel Regolamento provinciale DPP 13 luglio 2009, n.11-13/Leg. s.s.m. all’art. 5 si indicano i casi per cui è obbligatorio un APE. L'attestato di prestazione energetica è obbligatorio nei seguenti casi: a) edifici di nuova costruzione; b) demolizione e ricostruzione dell'intero edificio; c) ampliamenti superiori al 15 per cento del volume lordo climatizzato dell'edificio esistente o comunque superiori a 500 metri cubi, costituenti una nuova unità immobiliare destinata ad essere utilizzata separatamente e servita da un impianto di climatizzazione invernale di nuova installazione; d) ristrutturazioni importanti di primo livello; d bis) ristrutturazioni importanti di secondo livello. Tutti gli edifici pubblici e gli edifici utilizzati dalla pubblica amministrazione aperti al pubblico devono essere dotati di attestato di prestazione energetica.
65. Per quanto tempo risulta valido l’APE?
L’APE ha una validità di 10 anni a partire dal suo rilascio e deve essere emesso nuovamente ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto.
66. Cosa significa “edificio isolato”?
Per “edificio isolato” si intende un edificio che non condivide le proprie strutture esterne con altri edifici.
67. In quale caso è obbligatorio il Blower Door Test?
Per il punto 6 dell’Allegato A “Requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 3” del DPP 13 luglio 2009, n.11-13/Leg. s.s.m.: Sono esclusi dall'effettuazione del test sull'ermeticità dell'involucro gli edifici appartenenti alla categoria E.8. Sono altresì escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie E.4, E.5, E.6 nel caso in cui siano soddisfatti indistintamente tutti i seguenti requisiti: - presenza di almeno un locale unico indiviso con volume netto maggiore di 3000 m3; - il locale unico indiviso o comunque più locali aventi ognuno volume indiviso superiore a 3000 m3 devono costituite almeno il 75% del volume netto climatizzato dell'unità immobiliare; - il locale o i locali aventi volume netto maggiore di 3000 m3 devono essere provvisti di impianto di ventilazione meccanica dimensionato secondo la norma UNI di riferimento.
Per le singole unità immobiliari appartenenti alla categoria E.3 e per quelle appartenenti alle categorie E.4, E.5 ed E.6 che non soddisfano i vincoli per l'esclusione, possono essere preventivamente richieste deroghe motivate ad APRIE, che, esaminata la documentazione presentata e sentito il tavolo tecnico, istituito per la valutazione tecnica delle normative in materia di edilizia sostenibili e di certificazione energetica degli edifici, può pronunciarsi con atto del dirigente dell'agenzia di accoglimento o di diniego della deroga richiesta.
Per i restanti casi di edifici soggetti a
a) edifici di nuova costruzione;
b) demolizione e ricostruzione dell'intero edificio;
c) ampliamenti superiori al 15 per cento del volume lordo climatizzato dell'edificio
esistente o comunque superiori a 500 metri cubi, che costituiscono una nuova unità
immobiliare destinata ad essere utilizzata separatamente;
d) ristrutturazioni importanti di primo livello
il cui progetto prevede inizialmente la classe A + o A, o per i quali sia comunque stata raggiunta la classe A + o A, ai fini della certificazione energetica dell'edificio come realizzato, è obbligatorio misurare la permeabilità dell'involucro edilizio all'aria. La verifica di tenuta all'aria tramite Blower Door Test (BDT), metodo che permette di valutare il flusso di ricambio dell'aria dell'involucro edilizio, deve essere effettuata secondo UNI EN ISO 9972 metodo 1 (prova di edificio in uso).
68. Quali valori limite di n50 vanno rispettati con il blower door test?
Si veda tabella 12.6 dell’Allegato A DPP 13 luglio 2009, n.11-13/Leg. s.s.m. Tabella 12 Valori limite del numero dei ricambi orari del volume d'aria interno dell'edificio (n50 lim)
69. È possibile calcolare il fabbisogno di energia globale dell’edificio (EPgl comune di ubicazione) secondo l’effettiva altitudine dell’unità immobiliare?
Sì, è possibile ed è facoltà del certificatore energetico.
70. Quali categorie possono essere escluse dall'obbligo di certificazione energetica?
Secondo il (art. 3 del DPP 13 luglio 2009, n.11-13/Leg. s.s.m.) sono esclusi dalla certificazione i seguenti casi: a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici, nonché, comunque, nel caso di edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo; b) i beni ambientali di cui all'articolo 69 della legge provinciale n. 1 del 2008, limitatamente agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo; c) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; d) gli edifici isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq; e) gli edifici costituenti il patrimonio edilizio tradizionale ai sensi dell'articolo 61 della legge provinciale n. 1 del 2008, nei quali non sia consentito l'utilizzo abitativo a carattere permanente; f) edifici o costruzioni di carattere non residenziale in cui non sia prevista la permanenza di persone per più di quattro ore consecutive e che, per la natura della loro destinazione, non richiedano impianti di riscaldamento o raffrescamento e non siano già dotati di tali impianti; f bis) i rifugi alpini e escursionistici, come individuati dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini). Altresì, secondo le : Sono esclusi: box, cantine, autorimesse, depositi, parcheggi multipiano, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non è necessario garantire un comfort abitativo. Per casi di trasferimento a titolo oneroso “i ruderi” possono essere esclusi previa esplicita dichiarazione di tale stato dell’edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà. Inoltre, possono essere esclusi gli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, cioè privo di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio, o “al rustico”, cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell’edificio nell'atto notarile dell’atto di trasferimento di proprietà.
71. Nei contratti di locazione deve essere allegato l'APE?
Il decreto legislativo 145 del 23 dicembre 2013 modifica alcuni articoli del d.lgs 192/2005 e successive modifiche. In tema di locazione di singole unità immobiliari si specifica che vi è solo l'obbligo di dotazione e non di allegazione, tranne per i casi di nuova locazione aventi per oggetto interi edifici per cui è previsto l'obbligo di allegazione.
72. Certificazione energetica edifici pubblici, quali devono essere certificati?
Ai sensi dell'articolo 5 comma 4 del d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13, tutti gli edifici pubblici e gli edifici utilizzati dalla pubblica amministrazione aperti al pubblico devono essere dotati di attestato di prestazione energetica.
73. In caso di “comodato gratuito” è necessaria la redazione dell’APE?
Per quanto riguarda la stipula di un contratto “di comodato gratuito” non è necessaria la redazione dell’APE.
74. È obbligatorio che il certificatore invii copia dell'attestato all'APRIE (Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia)?
No, dal 02 Febbraio 2015 non è più necessario che il certificatore invii copia dell'attestato all'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia.
75. Quand’è necessario eseguire i sopralluoghi?
L’allegato H della deliberazione della Giunta provinciale n. 2269/2021 stabilisce a proposito: - disposizioni generali: “… La procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende il complesso di operazioni svolte dai soggetti certificatori ed in particolare: 1) l’esecuzione di almeno un rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione dell’indice di prestazione energetica dell’immobile e alla redazione di una eventuale valutazione energetica per l’individuazione di interventi migliorativi delle prestazioni energetiche.” - nonché, in aggiunta, per nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti > 15% o comunque superiori a 500 metri cubi costituenti una nuova unità, ristrutturazioni importanti di primo e di secondo livello: “…eseguire un numero minimo di sopralluoghi nei momenti costruttivi significativi per verificare la conformità ed il permanere delle prestazioni energetiche di progetto, nonché una verifica finale con l’eventuale utilizzo delle più appropriate tecniche strumentali. A tali fini, deve essere previsto che il direttore lavori segnali al certificatore le varie fasi della costruzione dell’edificio e degli impianti, quando rilevanti per le prestazioni energetiche degli edifici.” Il sopralluogo deve essere svolto esclusivamente in presenza, in conformità con le disposizioni vigenti, per garantire l'attendibilità e la qualità della certificazione energetica. Questa prescrizione è essenziale per: · Assicurare la corretta raccolta dei dati relativi all’edificio e agli impianti; · Evitare errori di valutazione derivanti da informazioni trasmesse in modo indiretto; · Mantenere l'affidabilità e la trasparenza del sistema di certificazione. L'inosservanza di questa regola potrebbe comportare sanzioni disciplinari e la nullità dell’APE rilasciato.
76. Qual è la procedura corretta di annullamento e sostituzione volontaria?
La procedura corretta è la seguente: le richieste di annullamenti volontari degli APE dovranno essere comunicate tramite PEC del certificatore alla PEC di Odatech (odatech@pec.it) con le seguenti informazioni: - richiesta di annullamento del certificato (codice certificato); - comunicazione sostituzione con codice univoco del nuovo certificato; - presa in carico dell'onere, da parte del certificatore, di comunicare annullamento e consegna nuovo certificato sostituito agli enti, società e/o persone fisiche a cui aveva consegnato il certificato oggetto dell'annullamento. Odatech provvederà a rispondere via PEC ad ogni richiesta di annullamento comunicandone l’esito.
77. Come procedere nel caso in cui l’edificio fosse privo di impianto?
L'impianto di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, l'impianto di produzione dell'acqua calda sanitaria si considerano sempre presenti. Nel caso di loro assenza si procede a simulare tali impianti in maniera virtuale, considerando che siano installati gli impianti standard di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 al d.m. 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".
78. Come procedere nel caso di impianto centralizzato?
Di norma la certificazione energetica deve essere riferita alla singola unità immobiliare. In presenza di impianto centralizzato, l’APE può essere riferito all’intero edificio nei casi di cui all’art. 5, c. 1 del Regolamento DPP 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg o nei casi in cui sia necessaria una specifica valutazione energetica dell’intero edificio. Ciò non preclude in ogni caso la possibilità di emettere comunque l’APE anche per le singole unità immobiliari interessate. L’art. 5 c.1 del Regolamento DPP 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg elenca i seguenti interventi: a) edifici di nuova costruzione; b) demolizione e ricostruzione dell'intero edificio; c) ampliamenti superiori al 15 per cento del volume lordo climatizzato dell'edificio esistente o comunque superiori a 500 metri cubi, costituenti una nuova unità immobiliare destinata ad essere utilizzata separatamente e servita da un impianto di climatizzazione invernale di nuova installazione; d) ristrutturazioni importanti di primo livello; d bis) ristrutturazioni importanti di secondo livello Ciò non preclude in ogni caso la possibilità di emettere comunque l’APE anche per le singole unità immobiliari interessate.
79. Come è definito un impianto termico?
L’ultima definizione di impianto termico, introdotta dal decreto legislativo 48/2020 che ha modificato il D.lgs. 192/05 (art. 2, comma 1, l-tricies), recita: (l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
80. In un condominio multi-unità se l’impianto di riscaldamento è centralizzato e l’ACS è autonoma, si può redigere un unico APE per l’intero edificio, seguendo le disposizioni dell’allegato H del DPP 11/13 2009?
No, si deve redigere un APE per ogni singola unità immobiliare oggetto di certificazione energetica.
81. Quando si può fare un APE unico per l’intero edificio?
L’APE può essere riferito a più unità immobiliari facenti parti di un medesimo edificio solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d’uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite dal medesimo impianto di climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo impianto di climatizzazione estiva. In presenza di impianto centralizzato, l’APE può essere riferito all’intero edificio nei casi di cui all’art. 5, c. 1 del Regolamento o nei casi in cui sia necessaria una specifica valutazione energetica dell’intero edificio. Ciò non preclude in ogni caso la possibilità di emettere comunque l’APE anche per le singole unità immobiliari interessate.
82. Quando si inizia la procedura di compilazione di un APE, è possibile cambiare i dati iniziali (Comune amministrativo, zona climatica, edificio accatastato e indirizzo) quando il certificato è ancora in bozza?
No, questi dati iniziali non possono più essere cambiati una volta inseriti. Tutti gli altri dati possono invece essere modificati fino al momento in cui il certificato viene emesso in forma definitiva (stampato).
83. Nel caso in cui la centrale termica fosse costituita da più generatori con funzionamento a cascata, come devono essere inseriti nella compilazione dell’APE?
Nella compilazione è necessario inserire tutti i generatori presenti e a servizio dell’edificio/unità abitativa oggetto di certificazione. Inserire nella compilazione il generatore principale come primo generatore, a seguire i generatori successivi non verranno ripartiti sull'APE finale ma resteranno visibili all'interno dello storico nel Database.
84. I generatori di calore devono essere accatastati?
Sì. Per favorire l’interconnessione tra il catasto provinciale degli impianti termici e quello delle certificazioni energetiche, anche ai fini delle previsioni di cui all’art. 10, c. 4) del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, durante l’esecuzione del rilevo in situ il certificatore acquisisce obbligatoriamente il codice alfanumerico identificativo dell’impianto termico. Questo codice, riportato su apposita etichetta adesiva, viene assegnato a ciascun impianto termico ai sensi delle disposizioni attuative dell’articolo 11 della l.p. 4 ottobre 2012, n. 20. In assenza di tale informazione il certificatore non potrà procedere al rilascio dell’attestato, fatti salvi unicamente i casi in cui l’edificio risulti sprovvisto di impianto termico di climatizzazione invernale ed il calcolo della prestazione energetica venga eseguito tenendo conto della condizione di assenza dell’impianto. Gli impianti quali le cucine economiche sono esclusi dall’obbligo di accatastamento qualora “siano collocati in un’unità abitativa dotata di sistema principale di climatizzazione rispetto al quale esercitano eventualmente un’azione integrativa, essendo destinati in via prevalente alla cottura dei cibi”.
85. Quando vanno inseriti gli interventi migliorativi all’interno dell’APE?
Come da art. 6 c.3 punto g) del Regolamento (Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13 ), in caso di certificazione di un edificio o di un'unità immobiliare esistente, quando il certificatore attesta un livello di prestazione energetica inferiore ai livelli minimi obbligatori previsti per gli interventi di nuova costruzione, l'attestato di prestazione energetica riporta obbligatoriamente l'indicazione degli interventi migliorativi che consentono una riduzione del fabbisogno energetico, specifica la prestazione energetica raggiungibile e stima il tempo di ritorno degli investimenti previsti. Se il rapporto costi / benefici non è accettabile (proponibile alla proprietà) si può riportare che non si sono individuati interventi accettabili (proponibili alla proprietà) dal punto di vista del rapporto costi / benefici.
86. Cosa fare se non è verificato il blower door test?
Qualora il test rilevi un valore di n50 superiore anche al limite di penalizzazione consentito, è possibile procedere, per il solo periodo necessario per effettuare la prova, ad una nuova misurazione previa sigillatura dei fori realizzati per la necessità di soddisfare eventuali prescrizioni igienico-sanitarie derivanti da regolamenti locali, oppure prescrizioni dovute a norme di sicurezza richieste da disposizioni nazionali (ad esempio i fori per l'aerazione di vani corsa ascensori, ecc). Se anche in tale caso il test rilevasse un valore superiore ai limiti di penalizzazione consentiti è fatto obbligo intervenire sui vari elementi della costruzione al fine di ricondurre tale indice al di sotto dei tetti limite massimi previsti. Se ricorre questa fattispecie, il BDT deve essere rieseguito.
87. Sono sempre obbligatori i 3 sopralluoghi?
No, per le nuove costruzioni è obbligatorio eseguire un numero minimo di sopralluoghi nei momenti costruttivi significativi, che vanno individuati dalla DL e dal certificatore. Difficilmente comunque i momenti significativi saranno inferiori a 3. L’allegato H della deliberazione della Giunta provinciale n. 2269/2021 stabilisce a proposito: - disposizioni generali: “… La procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende il complesso di operazioni svolte dai soggetti certificatori ed in particolare: 1) l’esecuzione di almeno un rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione dell’indice di prestazione energetica dell’immobile e alla redazione di una eventuale valutazione energetica per l’individuazione di interventi migliorativi delle prestazioni energetiche.” - nonché, in aggiunta, per nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti > 15% o comunque superiori a 500 metri cubi costituenti una nuova unità, ristrutturazioni importanti di primo e di secondo livello: “…eseguire un numero minimo di sopralluoghi nei momenti costruttivi significativi per verificare la conformità ed il permanere delle prestazioni energetiche di progetto, nonché una verifica finale con l’eventuale utilizzo delle più appropriate tecniche strumentali. A tali fini, deve essere previsto che il direttore lavori segnali al certificatore le varie fasi della costruzione dell’edificio e degli impianti, quando rilevanti per le prestazioni energetiche degli edifici.”
88. Come posso trovare un certificatore energetico abilitato in Provincia di Trento?
La lista dei certificatori energetici abilitati per esercitare nel territorio della Provincia Autonoma di Trento è disponibile online: https://www.odatech.it/it/certificazione-energetica-a-p-e-/certificatori/elenco-certificatori/
89. Quali sono le destinazioni d'uso in cui devo considerare l'energia per l'illuminazione e quali quelle in cui devo considerare l'energia per il trasporto di persone?
Per l’attestato di prestazione energetica (APE) emesso in provincia di Trento non vanno mai considerate l'energia per l'illuminazione e l'energia per il trasporto di persone.