Domande e risposte

Help Desk Odatech

Odatech nel corso degli anni ha sviluppato un servizio di Help Desk rivolto alle varie parti interessate (certificatori, privati, costruttori, professionisti, etc.) allo scopo di fornire riferimenti normativi in merito alla certificazione energetica in Provincia di Trento.

Laddove si sia in presenza di questioni normative di dubbia applicabilità, il Referente Rapporti Certificatori sottopone il quesito in prima battuta al Direttore di Odatech, che valuterà l’eventuale opportunità di richiedere l’ausilio di APRIE - Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche ed Energia, tramite quesito scritto.

In nessun caso il servizio di Help Desk può esprimere pareri o indicazioni di tipo tecnico configurabili come consulenza o interpretazione della norma, al fine di garantire il rispetto dei requisiti di imparzialità e di indipendenza previsti per lo svolgimento delle attività di verifica. 

E-mail quesiti tecnici: areatecnica@odatech.it

Approfondisci qui gli argomenti più interessanti:
1. Quali sono i requisiti per l’abilitazione come certificatore energetico?
 I requisiti sono regolamentati dal DPP 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg nella versione attualmente in vigore. Art. 8 “Soggetti certificatori abilitati per la certificazione energetica” del Regolamento Provinciale comma 1. “Sono abilitati come certificatori energetici per la Provincia autonoma di Trento i professionisti che risultano in possesso dei requisiti definiti dal DPR 75/2013.” Si faccia riferimento all’art. 2 del DPR 75/2013 per i requisiti richiesti e i titoli di studio riconosciuti. I non iscritti a un ordine o collegio riconosciuto dal DPR devono frequentare un corso, come dettagliato nell’Allegato B bis del DPP 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg.

2. È prevista una quota annuale per rimanere iscritti all’elenco dei certificatori?
Per quanto riguarda il versamento della quota di iscrizione e il rinnovo ad Odatech, si precisa che il versamento della quota è richiesto solamente a coloro che NON sono regolarmente iscritti ad uno degli Ordini / Collegi professionali di cui all'art. 2, comma 3 del d.P.R. 75/2013. Per coloro che invece sono regolarmente iscritti ad uno degli Ordini / Collegi professionali, l’iscrizione e il rinnovo sono gratuiti. Nuove iscrizioni: per coloro che NON sono regolarmente iscritti ad uno degli Ordini / Collegi professionali di cui all'art. 2, comma 3 del d.P.R. 75/2013, l'importo dell’iscrizione è pari ad euro 158,60 IVA INCLUSA. Rinnovo dell'iscrizione: per coloro che NON sono regolarmente iscritti ad uno degli Ordini / Collegi professionali di cui all'art. 2, comma 3 del d.P.R. 75/2013, l'importo del rinnovo è pari ad euro 91,50 IVA INCLUSA.
3. Quali sono i riferimenti normativi principali per la certificazione energetica in Trentino?
Normative nazionali integrate da disposizioni locali, disponibili sul sito della Provincia e di Odatech.
https://www.odatech.it/it/certificazione-energetica-a-p-e-/normativa/

4. Quali edifici sono esenti dall’obbligo di certificazione energetica?
Sono escluse dall'applicazione del regolamento DPP 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg le seguenti categorie di edifici e di impianti: a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell'articolo 65 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, solo nel caso in cui, previo giudizio, rispettivamente della struttura provinciale competente per la tutela dei beni culturali o per la tutela del paesaggio, il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici; b) i beni ambientali di cui all'articolo 65 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, limitatamente agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo; c) i fabbricati industriali e artigianali, quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; d) gli edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianto di climatizzazione; e) gli edifici isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2; f) gli edifici costituenti il patrimonio edilizio tradizionale montano ai sensi dell'articolo 104 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, nei quali non sia consentito l'utilizzo abitativo a carattere permanente; g) le opere e i manufatti precari con le caratteristiche di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg (Regolamento urbanistico edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15); h) i rifugi alpini e escursionistici, come individuati dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini), nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici o paesaggistici; i) gli edifici che non risultano compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, il cui utilizzo non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione in modalità standard (18°C - 20°C). l) le strutture di protezione, qualora, anche se sostenute da strutture portanti fisse, siano realizzate con rivestimenti che possono essere tolti e rimessi; l bis) gli edifici dichiarati inagibili o collabenti. 3. Gli edifici di cui alle lettere a), b), f) e h) del comma 2 sono comunque soggetti all'attestazione della prestazione energetica, quando tale attestazione risulta necessaria ai sensi dell'articolo 5, comma 3 e comma 4.
5. Sono sempre obbligatori i 3 sopralluoghi?
No, per le nuove costruzioni è obbligatorio eseguire un numero minimo di sopralluoghi nei momenti costruttivi significativi, che vanno individuati dalla DL e dal certificatore. Difficilmente comunque i momenti significativi saranno inferiori a 3.

L’allegato H della deliberazione della Giunta provinciale n. 2269/2021 stabilisce a proposito:

- disposizioni generali: “… La procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende il complesso di operazioni svolte dai soggetti certificatori ed in particolare: 1) l’esecuzione di almeno un rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione dell’indice di prestazione energetica dell’immobile e alla redazione di una eventuale valutazione energetica per l’individuazione di interventi migliorativi delle prestazioni energetiche.”

- nonché, in aggiunta, per nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti > 15% o comunque superiori a 500 metri cubi costituenti una nuova unità, ristrutturazioni importanti di primo e di secondo livello: “…eseguire un numero minimo di sopralluoghi nei momenti costruttivi significativi per verificare la conformità ed il permanere delle prestazioni energetiche di progetto, nonché una verifica finale con l’eventuale utilizzo delle più appropriate tecniche strumentali. A tali fini, deve essere previsto che il direttore lavori segnali al certificatore le varie fasi della costruzione dell’edificio e degli impianti, quando rilevanti per le prestazioni energetiche degli edifici.”
6. In quale caso è possibile registrare l'APE senza il codice catasto impianti?
Nell’APE deve essere inserito il codice dell’impianto, come previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 2269/2021. Il certificatore durante l’esecuzione del rilievo in situ è tenuto ad acquisire obbligatoriamente il codice alfanumerico identificativo dell’impianto termico, riportato sull’apposita etichetta assegnata ai sensi delle disposizioni provinciali in materia di catasto degli impianti termici (art. 11 l.p. 4/2020 e d.G.p. 1008/2016). Tutti gli impianti termici, così come definiti ai sensi del d.lgs. 192/2005 sono soggetti all’obbligo di accatastamento. Ai sensi della disciplina provinciale sono escluse da tale obbligo le cucine economiche collocate in un’unità abitativa dotata di sistema principale di climatizzazione, rispetto al quale esercitano eventualmente un’azione integrativa essendo destinate in via prevalente alla cottura dei cibi. Sono altresì esclusi dall’obbligo gli impianti dismessi (dove il generatore è destinato alla rottamazione, ad esempio perché non più funzionante). In assenza dell’informazione relativa al codice dell’impianto termico, il certificatore non può procedere al rilascio dell’attestato, fatti salvi unicamente i casi in cui l’edificio risulti sprovvisto di impianto o l’impianto risulti dismesso ed il calcolo della prestazione energetica venga eseguito in condizione di assenza di impianto termico secondo le prescrizioni individuate dal D.M. 26.06.2015 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, mediante impianto fittizio definito nell’allegato 1 di tale D.M.

7. È possibile ottenere una copia dell'APE del mio immobile?
La copia dell’APE va richiesta al certificatore che ha redatto l’Attestato, il quale potrà apporre timbro e firma per rendere il documento completo. Odatech non può rilasciare copie dell’APE. Inoltre, è possibile richiedere una copia dell’attestato direttamente ad APRIE presentando domanda di accesso agli atti. Si rende noto che solo a partire dal 5 giugno 2023 gli attestati sono stati emessi con firma digitale, pertanto per gli attestati emessi precedentemente a tale data è possibile rilasciare da parte di APRIE esclusivamente una riproduzione pdf che, per gli utilizzi a fini di legge (es. compravendita, locazione), dovrà essere preventivamente timbrata e firmata dal certificatore che aveva emesso l’attestato medesimo.

8. Quale procedura risulta da seguire in caso di impianti dismessi?
In funzione della situazione riscontrata si potrà procedere nel modo seguente: IMPIANTI ATTIVI cioè con caldaia funzionante e accatastata si procede nella redazione dell'APE. IMPIANTI DISATTIVATI: impianto posto nelle condizioni di non poter funzionare ovvero privo di parti essenziali (a titolo di esempio: bruciatore, canale da fumo, serbatoio del combustibile, sistema di distribuzione del calore) ovvero scollegato dalla rete di distribuzione del gas o dal serbatoio del combustibile. Pertanto, sono impianti che potrebbero funzionare. In questo caso si accatastano, se non lo sono, e poi si procede con la redazione dell'APE. IMPIANTI DISMESSI: impianto il cui apparecchio di climatizzazione sul quale è stata posta l'etichetta identificativa è stato rimosso senza essere sostituito ovvero unità immobiliari dove ci sono apparecchiature vetuste di ogni tipo che verranno sicuramente smaltiti, non si accatasta nulla e si usa l'impianto fittizio. Esempi di apparecchiature vetuste: vecchie caldaie non funzionanti, radiatori elettrici non funzionanti, stufe a kerosene, vecchie cucine economiche e cioè tutti quegli apparecchi che sicuramente verranno eliminati con la ristrutturazione. A questo punto sarà possibile, per il certificatore, redigere un APE adottando l’impianto fittizio avente le caratteristiche definite nell’Allegato 1 del D.M. Linee guida nazionali D.M. 26.06.2015. La stessa regola si applica, per i soli edifici residenziali, anche nel caso in cui l’edificio sia sprovvisto di impianto per la produzione dell’acqua calda sanitaria.

9. Come è definito un impianto termico?
L’ultima definizione di impianto termico, introdotta dal decreto legislativo 48/2020 che ha modificato il D.lgs. 192/05 (art. 2, comma 1, l-tricies), recita: (l-tricies)  "impianto  termico":  impianto  tecnologico fisso destinato ai servizi di  climatizzazione  invernale  o  estiva  degli ambienti,  con  o  senza  produzione  di  acqua  calda  sanitaria,  o destinato  alla   sola   produzione   di   acqua   calda   sanitaria, indipendentemente dal  vettore  energetico  utilizzato,  comprendente eventuali  sistemi   di   produzione,   distribuzione,   accumulo   e utilizzazione  del  calore  nonché'  gli  organi  di  regolazione   e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione.  Non sono considerati impianti termici i sistemi  dedicati  esclusivamente alla produzione di acqua  calda  sanitaria  al  servizio  di  singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate

https://www.mase.gov.it/energia/efficienza-energetica/modelli-per-libretto-impianto-e-rapporto-efficienza-energetica/domande-frequenti

10. Come posso trovare un certificatore energetico abilitato in Provincia di Trento?
La lista dei certificatori energetici abilitati per esercitare nel territorio della Provincia Autonoma di Trento è disponibile online:

https://www.odatech.it/it/certificazione-energetica-a-p-e-/certificatori/elenco-certificatori/

11. Qual è la procedura per richiedere una targa energetica?
Attraverso il portale dedicato, fornendo i dati richiesti.

Per tutti gli edifici pubblici o ad uso pubblico, la classe energetica dell'edificio e gli estremi della certificazione sono riportati su un'apposita targa.

La targa deve essere esposta nel luogo più visibile aperto al pubblico ed è aggiornata in relazione alla certificazione energetica.

La targa energetica è rilasciata dall'organismo di abilitazione sulla base di modelli e indicazioni fornite dall'agenzia per l'energia.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la targa può essere richiesta volontariamente da chi detiene il diritto di proprietà, di godimento o di rappresentanza dell'immobile ed è riferita all'intero edificio. I relativi oneri sono a carico del richiedente."

12. I generatori di calore devono essere accatastati?
Sì. Per favorire l’interconnessione tra il catasto provinciale degli impianti termici e quello delle certificazioni energetiche, anche ai fini delle previsioni di cui all’art. 10, c. 4) del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, durante l’esecuzione del rilevo in situ il certificatore acquisisce obbligatoriamente il codice alfanumerico identificativo dell’impianto termico. Questo codice, riportato su apposita etichetta adesiva, viene assegnato a ciascun impianto termico ai sensi delle disposizioni attuative dell’articolo 11 della l.p. 4 ottobre 2012, n. 20. In assenza di tale informazione il certificatore non potrà procedere al rilascio dell’attestato, fatti salvi unicamente i casi in cui l’edificio risulti sprovvisto di impianto termico di climatizzazione invernale ed il calcolo della prestazione energetica venga eseguito tenendo conto della condizione di assenza dell’impianto.

Gli impianti quali le cucine economiche sono esclusi dall’obbligo di accatastamento qualora “siano collocati in un’unità abitativa dotata di sistema principale di climatizzazione rispetto al quale esercitano eventualmente un’azione integrativa, essendo destinati in via prevalente alla cottura dei cibi”.

13. Quando vanno inseriti gli interventi migliorativi all’interno dell’APE?
Sempre, ma se il rapporto costi / benefici non è accettabile (proponibile alla proprietà) si può riportare che non si sono individuati interventi accettabili (proponibili alla proprietà) dal punto di vista del rapporto costi / benefici.

14. Quale è il limite per passare da zona climatica E a zona climatica F per il comune di Trento?
La zona climatica per il comune di Trento passa da E alla F con il superamento della quota 431 m s.l.m. di ubicazione dell’edificio soggetto ad APE. (rif DM 6/10/1997)
15. Come si calcola la classe energetica secondo la normativa provinciale?
Tramite software certificati che utilizzano parametri di prestazione energetica specifici.
16. Quali sono le sanzioni previste per certificatori non conformi?
Sospensione o revoca dell’abilitazione, oltre a eventuali sanzioni pecuniarie.
17. Esistono linee guida specifiche per edifici storici?
Sì, disponibili nella normativa locale per la tutela del patrimonio edilizio.
18. Esistono linee guida specifiche per edifici storici?
Sì, disponibili nella normativa locale per la tutela del patrimonio edilizio.
19. Come funziona il processo di verifica degli APE da parte di Odatech?
Controlli a campione o su segnalazione, con verifica di dati e calcoli inseriti.
20. In che modo i certificatori vengono informati dell’esito di una verifica?
Tramite comunicazione scritta o via e-mail PEC.
21. Quali sono gli orari di apertura dell’Help Desk?
Generalmente indicati sul sito o nel materiale informativo. Dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 13.
22. Come si gestisce la certificazione di un edificio con impianto fotovoltaico?
Inserendo i dati dell’impianto nel software di calcolo.
23. Quando si inizia la procedura di compilazione di un APE, è possibile cambiare i dati iniziali (Comune amministrativo, zona climatica, edificio accatastato e indirizzo) quando il certificato è ancora in bozza?
No, questi dati iniziali non possono più essere cambiati una volta inseriti. Tutti gli altri dati possono invece essere modificati fino al momento in cui il certificato viene emesso in forma definitiva (stampato)
24. Nel caso in cui la centrale termica fosse costituita da più generatori con funzionamento a cascata, come devono essere inseriti nella compilazione dell’APE?
Nella compilazione è necessario inserire tutti i generatori presenti e a servizio dell’edificio/unità abitativa oggetto di certificazione. Inserire nella compilazione il generatore principale come primo generatore, a seguire i generatori successivi che verranno riportati automaticamente nelle note.
25. Quali altre informazioni possono essermi utili?
Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia - A.P.R.I.E.
Sul sito dell’Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia trovate una pagina dedicata creata con lo scopo di chiarire aspetti problematici e complessi emersi nella fase di applicazione della normativa (di cui al regolamento approvato con Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.)

Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'Efficienza Energetica - E.N.E.A.

Sul sito dell'E.N.E.A. potete trovare le risposte alle domande più frequenti sui temi dell’efficienza energetica.

Gestore Servizi Energetici - G.S.E.
Sul sito del G.S.E. potete trovare indicazioni in merito alla redazione del certificato energetico per le pratiche del conto energia. Per approfondimenti consultate il documento “Regole applicative per l’iscrizione ai Registri e per il riconoscimento delle tariffe incentivanti”.

Bandi e contributi

Per eventuali chiarimenti in merito a bandi e alle domande di contributo fare riferimento agli uffici cui compete l’istruttoria delle pratiche in oggetto.

  • A.P.I.A.E. (Agenzia Provinciale per l’Incentivazione dell’Attività Economica)
  • Comunità di Valle (di riferimento)
  • Servizio Provinciale Politiche Abitative
26. Come devo compilare i dati catastali?
Nella compilazione dei DATI CATASTALI è necessario inserire singolarmente ogni particella, foglio, porzione materiale e subalterni, anche se facenti parte di una stessa particella.
27. A quale decreto fanno riferimento i dati inerenti alla Classificazione Energetica presenti all'interno della terza pagina?
Siamo a ricordare che nella compilazione della seguente pagina, i dati inerenti alla Classificazione Energetica fanno riferimento al d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i. riferito al comune di Trento.

ESEMPIO: per un edificio residenziale (impianti presenti: riscaldamento, raffrescamento, ACS) l’EP globale di Trento deve comprendere solamente l’EP invernale + EP acs
28. A quale decreto fanno riferimento i dati inerenti alla Classificazione Energetica presenti all'interno della quarta pagina?
Al contrario di PAG 3, tutti i dati presenti in PAG 4 fanno riferimento al d.m. 26 giugno 2015, in funzione del comune di effettiva ubicazione e dei servizi presenti nell'edificio. Devono pertanto essere selezionati tutti i sistemi presenti.

ESEMPIO: per un edificio residenziale (impianti presenti: riscaldamento, raffrescamento, ACS) l’EP globale nel comune di reale ubicazione comprende la somma di tutti gli EP: EP invernale + EP acs + EP raffrescamento. 

· Cosa si intende per EPh,nd,lim e EP,nd?

EPh,nd,lim rappresenta l’indice di prestazione termica utile per il riscaldamento dell’edificio/unità immobiliare di riferimento. Tale valore viene solitamente determinato dai software di calcolo, i quali determinano i consumi e la classe energetica dell’edificio/unità immobiliare di riferimento, necessaria al fine della classificazione nazionale del proprio edificio/unità immobiliare. 

EPh,nd riportato a pag.2 rappresenta l’indice di prestazione termica utile per il riscaldamento dell’edificio/unità immobiliare oggetto di certificazione, in riferimento al comune di reale ubicazione, calcolato secondo D.M. 26.06.2015.

· Cosa si intende per Riferimenti Nuovi?

La classe e il consumo energetico riferito al nuovo edificio/unità immobiliare sono dati che determina direttamente il software di calcolo e si riferiscono ad un edificio/unità immobiliare con la stessa geometria del proprio edificio/unità immobiliare da certificare, ma con valori di trasmittanza e di efficienza impianti minimi, come definiti da legge. Nella stampa del certificato nazionale è solitamente riportato nella prima pagina, in basso a destra. 

                              
29. Come devo compilare la sezione relativa agli impianti?
· Nel caso di edifici senza impianto di riscaldamento e/o ACS è necessario indicare la spunta sul servizio corrispondente, simulandone così la presenza?

Tutti i servizi considerati nel calcolo energetico dell'edificio vanno introdotti spuntando il relativo check: si considerano quindi anche i servizi di climatizzazione e/o ACS laddove non effettivamente presenti ma comunque valutati. Nel menù a tendina è possibile selezionare la voce Simulato in quanto assente.

· Qual è la codifica del codice catasto provinciale impianti termici?

La codifica da inserire nel campo del codice catasto è composta come segue: [A-Z][A-Z][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][A-Z]. Tale codifica è quella richiesta dal catasto informatizzato SIRE: Sistema informativo risorse energetiche.

· Cosa si intende per “impianti combinati”? (MISE)

Per “impianto combinato” si intende un impianto asservente più servizi energetici. A livello nazionale è stato suggerito comunque di non compilare tale riga in quanto i generatori sono già presenti nelle righe relative ai vari servizi (riscaldamento, raffrescamento, ACS). 

30. Cosa devo sapere sulle raccomandazioni?
Nell’articolo 4 comma 4 del d.m. 26 giugno 15, si legge che: “Ogni APE […] riporta obbligatoriamente, per l’edificio o per l’unità immobiliare, pena l’invalidità: le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, distinguendo gli interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica” (MISE)

· In un edificio senza impianto, in cui si simula l’impianto di riscaldamento, si devono inserire le raccomandazioni?  (MISE)

In assenza di impianto, il certificatore deve inserire almeno le raccomandazioni relative all’involucro, segnando nelle note che l’edificio non è dotato di impianto e dare indicazioni circa una possibile soluzione impiantistica riguardante il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria.

·  Le raccomandazioni vanno inserite anche per edifici ad altissima prestazione energetica? (MISE)

Le raccomandazione vanno sempre inserite, anche per quelli ad altissima prestazione energetica. Anche un nZEB potrebbe migliorare la prestazione energetica (anche se, molto probabilmente, non sarà conveniente dal punto di vista economico). Sarà responsabilità del certificatore inserire le raccomandazioni con tempo di ritorno più breve. Sarà discrezione dell’utente capire che interventi con tempo di ritorno elevato o con miglioramenti di prestazione molto ridotti saranno poco appetibili
31. Quali sono le linee guida per la tariffazione della certificazione energetica?
Le Linee Guida per la Tariffazione della certificazione energetica le può trovare sul nostro sito al seguente link.
32. Come faccio a verificare se il professionista è iscritto e accreditato all’elenco provinciale dei certificatori?
Accedendo al portale web di Odatech ELENCO CERTIFICATORI.
33. E’ possibile redigere l’APE per un unità immobiliare di un parente?
Non è possibile certificare un unità immobiliare di parenti fino al 4° grado.
34. Esistono delle sanzioni in caso di mancata dotazione dell’APE per un nuovo contratto di locazione?
Le violazioni e sanzioni sono state modificate con il DL 63/2013 che ha modificato il d.lgs 192/2005 , nello specifico l'articolo 15:

"9. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.
10. In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 8, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro."
35. Competenze dei Dottori Forestali e Dottori Agronomi. Cosa prevede la normativa provinciale?
I titoli di studio e le competenze che devono possedere i certificatori energetici sono stabiliti dall'articolo 8 del Regolamento. Con le modifiche introdotte dal D.P.P. 15 marzo 2012, n. 5-80/Leg. sono state ampliate le categorie professionali riconosciute, introducendo i laureati in scienze agrarie e scienze forestali con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine.
36. Corsi per certificatori energetici. A chi bisogna rivolgersi in Trentino?
I soggetti che intendono proporsi come certificatori devono prioritariamente rispettare i requisiti di base  previsti dall’ art. 8 del Regolamento di attuazione per la certificazione energetica, DPP. 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg. 
In Trentino i corsi sono organizzati congiuntamente dagli Ordini e dai Collegi professionali, pertanto è a tali strutture che  bisogna rivolgersi per avere informazioni. 
Gli esami finali sono a cura dell’Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche ed Energia di Trento.
Più dettagliatamente si possono trovare illustrazioni sui corsi ed esami nell’Allegato D della delibera n. 2446 di data 16 ottobre 2009.
37. Cosa accade dal 14 luglio 2010?
I soggetti abilitati dal 14 luglio 2010 potranno operare come certificatori energetici in edilizia secondo il protocollo trentino. Infatti, in tale data è entrata in vigore la certificazione energetica degli edifici in Provincia di Trento, come previsto dalla delibera n.1429, che dispone l'obbligo di certificazione energetica per i casi previsti dall'art. 5 del DPP. 13 luglio 2009, n.11-13/Leg. s.s.m.
38. Se il titolo edilizio è antecedente al 14 luglio 2010, quale procedura devo seguire?
Se il titolo edilizio è stato presentato tra 1 novembre 2009 e 14 luglio 2010, è  possibile redigere un APE nazionale, rispettando comunque la classe energetica provinciale B (60 kWh/mq a). E’ possibile scrivere nelle note dell’APE che non sono stati fatti i tre sopralluoghi, in quanto il titolo edilizio è antecedente al 14 luglio 2010. 
Se il titolo edilizio è stato presentato tra 26 luglio 2009 e 1 novembre 2009, è possibile redigere un APE nazionale, rispettando la classe C.
Se invece il titolo edilizio è antecedente al 26 luglio 2009, non è necessario redigere un APE, in quanto basta presentare solo la QE con il rispetto del Dlgs 192/05 (per invernale). 
39. Cosa accade per le compravendite?
A partire dal 4 aprile 2012 per i casi di compravendita è obbligatoria l’emissione degli attestati di prestazione energetica secondo il sistema  provinciale (tramite il portale Odatech).

(per approfondimento, si veda FAQ n.2 dell’APRIE)
40. È obbligatorio rilasciare un APE anche nel caso di locazione?
Si, a partire dal 4 giugno 2013, con l’emanazione del DL 63/2013, vi è l'obbligo di rilascio dell'attestato anche in caso di locazione di edifici/unità immobiliari, al pari di quanto già avviene per le compravendite (nuovo art. 6 d.lgs. 192/2005).

(per approfondimento, si veda sito dell'APRIE)

41. Qual è la procedura per certificare in Provincia di Trento?
Le procedure per l’avvio della certificazione, la compilazione e il rilascio dell’APE devono essere effettuate esclusivamente per via telematica, attraverso il nostro portale informatico. 
L'allegato H della delibera provinciale 3110 del 23 Dicembre 2009 indica le modalità di espletamento dell'incarico di certificazione.
42. Quando occorre attivare la procedura relativa alla certificazione energetica per nuove costruzioni?
Per nuove costruzioni (e per interventi citati all’art.5 comma 1 del Regolamento Provinciale, quali “demolizione e ricostruzione dell’edificio, ampliamenti superiori al 15% del volume lordo climatizzato dell’edificio esistente o comunque superiori a 500 m3, ristrutturazioni importanti di primo livello e ristrutturazioni importanti di secondo livello”), è necessario nominare il certificatore energetico quando si attiva la pratica di inizio lavori. La pratica può essere attivata dal certificatore sul nostro portale in qualsiasi momento senza limiti di scadenza: la data stampata sull’APE emesso farà riferimento unicamente alla data di emissione dello stesso.  
43. Secondo quale metodologia o software può essere calcolata la prestazione energetica di un edificio?
Il calcolo energetico di un edificio deve essere eseguito secondo la metodologia espressa anche dalle Linee guida statali, ossia si fa riferimento alle norme  UNI TS 11300 - parte 1, parte 2 e parte 4, e dal Regolamento Provinciale vigente. Gli strumenti di calcolo applicativi devono garantire il rispetto della normativa sopra citata.
Esistono software che sono certificati dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano, http://www.cti2000.it/) sulla conformità alla norma UNI TS 11300.Nel caso vengano utilizzati software non certificati dal CTI, nell’ APE il soggetto certificatore dovrà dichiarare lui stesso la conformità alla norma.

(per approfondimento, si veda FAQ n.4 dell’APRIE)
44. È possibile redigere un certificato energetico provinciale anche per i casi non previsti dalla normativa provinciale?
È possibile redigere un certificato energetico provinciale, attraverso il nostro portale, anche per i casi in cui non è richiesto obbligatoriamente dalla normativa provinciale. Durante la compilazione del certificato basterà selezionare la voce “Certificazione Volontaria” nel menù a tendina del campo "Descrizione intervento".
45. Bonus volumetrico: Ponendo che io intenda realizzare la mia porzione di edificio in classe B+, in che classe deve risultare l’intero edificio o corpo di fabbrica?
La classe dell'intero edificio deve essere per lo meno una B+; nel caso in cui nell'edificio siano invece presenti una serie di appartamenti autonomi, per cui è necessario svolgere singoli APE,  la classe dello stesso verrà definita dalla media delle classi dei singoli appartamenti, ponderata sul valore di superficie riscaldata degli stessi.
46. Nel caso di una ristrutturazione di un immobile (non per compravendita) devo redigere un APE se intervengo solo sull’impianto?
Nel Regolamento provinciale all’art. 5 si indicano i casi per cui è obbligatorio un APE. Per ristrutturazione di intero edificio si intende un intervento che comprende modifiche sia agli impianti sia all’involucro edilizio.
Nel caso in cui l’intervento richiedesse solo la sostituzione puntuale di un impianto o dei serramenti o isolamento dell’involucro, tali interventi singoli sono classificati come ristrutturazioni parziali. Per gli interventi classificati come descritto all’art. 4 comma 4 non è quindi obbligatorio redigere un APE (Regolamento). Come riportato nell’Allegato A del Regolamento Provinciale al punto 3.2 Requisiti minimi relativi agli interventi di cui all’art. 4 comma 4 del Regolamentosi richiede il “rispetto dei valori delle trasmittanze (U limite in W/mqK) dei singoli componenti edilizi ed il rispetto delle caratteristiche prestazionali e dei valori minimi di rendimento degli impianti.”
47. Se l’APE è stato redatto su modello nazionale, prima del 04 aprile 2012, ora risulta valido per gli atti di trasferimento a titolo oneroso?
Si, in quanto in provincia di Trento è necessaria la redazione dell’APE con modello provinciale per gli atti di trasferimento oneroso dalla data del 04 aprile 2012. Antecedentemente per questo caso, era sufficiente la redazione dell’attestato come da modello nazionale.
48. Per quanto tempo risulta valido l’APE?
L’APE ha una validità di 10 anni a partire dal suo rilascio e deve essere emesso nuovamente ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto.
49. L’APE è necessario per i rinnovi dei contratti di locazione?
No, l’APE non è necessario per il rinnovo dei contratti di locazione.
50. Cosa significa “edificio isolato” ?
Per “edificio isolato” si intende un edificio che non condivide le proprie strutture esterne con altri edifici
51. In quale caso è obbligatorio il Blower Door Test?
Con la delibera provinciale n.323 del 02.03.2015 sono stati modificati i valori limite di tenuta all’aria da verificarsi con il Blower Door Test (BDT) (si veda tabella seguente) ed è stato individuato un sistema di penalizzazione del fabbisogno energetico dell’edificio (EPgl) cui fare riferimento nel caso in cui il test superi il valore limite di tenuta all’aria previsto (n50 lim). Tale maggiorazione dell’indice EPgl  può essere applicata per risultati del Blower Door Test (n50) che risultino comunque inferiori ad un limite massimo di penalizzazione consentita (rif. Allegato A). In caso di superamento di tale tetto limite sarà necessario eseguire delle migliorie fisiche sull’edificio, in maniera da riportare il valore di n50 al di sotto dei limiti massimi di penalizzazione definiti dalla delibera. Il risultato del test deve essere inserito nell’APE nella sezione sopralluoghi eseguiti.



La delibera 323/2015 prevede inoltre l’estensione dell’obbligo del BDT per gli edifici progettati in classe A, a partire dal primo gennaio 2016.   
Pertanto:
- per i titoli edilizi richiesti a partire dal 01.01.2016 tali disposizioni si applicano a tutti i nuovi edifici, di cui all’art.4 comma 3 del Regolamento, che raggiungeranno la classe energetica A o A+.
- per i titoli edilizi richiesti a partire dal 02.03.2015 tali disposizioni si applicano a tutti gli edifici che raggiungono la classe A+ indipendentemente dalla classe dichiarata in sede di progetto. 
- per i titoli edilizi richiesti a partire dal 04.04.2012 al 02.03.2015 tali disposizioni si applicano a tutti gli edifici in A+, che prevedevano già in sede di progetto il raggiungimento della classe A+.
- per i titoli edilizi richiesti a partire dal 22.12.2009 al 04.04.2012, rimane l’obbligo di effettuare il BDT secondo la norma UNI EN 13829 (senza uno specifico valore limite di tenuta all’aria), come riportato nell'Allegato H del regolamento provinciale.
52. È possibile calcolare il fabbisogno di energia globale dell’edificio (EPgl comune di ubicazione) secondo l’effettiva altitudine dell’unità immobiliare?
Si è possibile ed è facoltà del certificatore energetico. 
53. Quali categorie possono essere escluse dall'obbligo di certificazione energetica?
Secondo il Regolamento Provinciale sono esclusi dalla certificazione i seguenti casi: 

a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell'articolo 65 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, solo nel caso in cui, previo giudizio, rispettivamente della struttura provinciale competente per la tutela dei beni culturali o per la tutela del paesaggio, il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
b) i beni ambientali di cui all'articolo 65 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, limitatamente agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo;
c) i fabbricati industriali e artigianali, quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
d) gli edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianto di climatizzazione;
e) gli edifici isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;
f) gli edifici costituenti il patrimonio edilizio tradizionale montano ai sensi dell'articolo 104 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, nei quali non sia consentito l'utilizzo abitativo a carattere permanente;
g) le opere e i manufatti precari con le caratteristiche di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg (Regolamento urbanistico edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15);
h) i rifugi alpini e escursionistici, come individuati dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini), nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici o paesaggistici;
i) gli edifici che non risultano compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, il cui utilizzo non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione in modalità standard (18°C - 20°C). Resta fermo il rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni statali relativi all'integrazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici all'interno di questi edifici;
l) le strutture di protezione, qualora, anche se sostenute da strutture portanti fisse, siano - 3 - realizzate con rivestimenti che possono essere tolti e rimessi;

Altresì, secondo le Linee Guida Nazionali:
Sono esclusi: box, cantine, autorimesse, depositi, parcheggi multipiano, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non è necessario garantire un comfort abitativo.

Per casi di trasferimento a titolo oneroso “i ruderi” possono essere esclusi previa esplicita dichiarazione di tale stato dell’edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà. Inoltre possono essere esclusi gli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, cioè  privo di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio, o “al rustico”, cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell’edificio nell'atto notarile dell’atto di trasferimento di proprietà.
54. Nei contratti di locazione deve essere allegato l'APE?
Il decreto legislativo 145 del 23 dicembre 2013 modifica alcuni articoli del d.lgs 192/2005 e successive modifiche. In tema di locazione di singole unità immobiliari si specifica che vi è solo l'obbligo di dotazione e non di allegazione, tranne per i casi di nuova locazione aventi per oggetto interi edifici per cui è previsto l'obbligo di allegazione. Al seguente link si trova il documento redatto dal Consiglio dei Notai in merito al Decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145 (c.d. “Decreto destinazione Italia”).

55. Quali sono le metodologie di calcolo per la determinazione della prestazione energetica?
Il metodo di calcolo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici è differenziato in relazione al tipo di valutazione da eseguire. 
- Si utilizza il metodo di calcolo analitico per ottenere l’indice di prestazione energetica globale degli edifici di cui all’art. 4 comma 3 del regolamento, comprensivo di energia primaria per la climatizzazione invernale (EPi) e di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria (EP acs), si fa riferimento alla norma tecnica UNI/TS 11300 parte 1 e parte 2.
- Si utilizza il metodo di calcolo semplificato nei casi previsti dall.art 5 comma 1 del regolamento, qualora non si possa effettuare una determinazione rigorosa delle prestazioni dei componenti edilizi ed impiantistici. Gli indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria possono essere calcolati utilizzando la metodologia di calcolo semplificata riportata nella norma tecnica UNI/TS 11300 parte 1 e parte 2 o tramite l’utilizzo di apposito software messo a disposizione dal CNR e dall’ENEA.
56. Certificazione energetica edifici pubblici, quali devono essere certificati?
Ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13, tutti gli edifici pubblici devono essere dotati dell'attestato di prestazione energetica. Sono fatti salvi i casi di esclusione previsti dall'articolo 3, comma 2 del medesimo decreto, tra i quali, in particolare, i rifugi alpini ed escursionistici, cosi come individuati dalla l.p. 8/1993 e gli edifici di carattere non residenziale, ove non è prevista la permanenza di persone per più di quattro ore consecutive, che per la loro natura non richiedano l'installazione di impianti di climatizzazione e che non siano già dotati di tali impianti (edifici in cui non è necessario garantire un comfort termico abitativo).
In riferimento alle compravendite/locazioni di edifici pubblici, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis del decreto, i casi in cui è richiesta la redazione dell'attestato di prestazione energetica sono quelli previsti dalla normativa statale (articolo 6, d.lgs. 192/2005). Analogamente, i casi di esclusione da tale obbligo sono quelli individuati dalle medesime disposizioni nazionali (articolo 3, comma 3 d.lgs. 192/2005).
Nel caso specifico dei rifugi alpini ed escursionistici, pertanto, l'obbligo di attestazione della prestazione energetica sussiste solo in caso di compravendita/locazione degli stessi.
57. In caso di “comodato gratuito” è necessaria la redazione dell’APE?
Per quanto riguarda la stipula di un contratto “di comodato gratuito” non è necessaria la redazione dell’APE.
58. Se per lo stesso edificio/unità immobiliare è stato redatto un APE pre-intervento e un APE post- intervento, questo dovuto alla necessità di richieste contributive, bandi , pratiche energetiche, ecc.., si deve eseguire la procedura di annullo e sostituzione per eliminare il certificato non congruo?
In questi casi non è necessaria la procedura di annullo e sostituzione volontaria.
59. Per una locazione ad uso turistico è necessario l’APE?
Secondo l’Art. 6 del Dlgs 192 e s.m.i. è necessaria la dotazione, consegna e allegazione (solo per edifici, non singola unità immobiliare). L’informazione non è necessaria quando il periodo di utilizzo è inferiore ai 4 mesi all’anno. Per un riassunto alleghiamo la tabella ANIT.
60. Se in un edificio multiunità, con impianto centralizzato, si deve redigere un certificato per l’intero complesso ed esiste già un APE per una sola unità immobiliare, come ci si comporta?
Posso redigere l’APE per l’intero edificio, includendo l’unità immobiliare già certificata.
61. È obbligatorio che il certificatore invii copia dell'attestato all'APRIE (Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia)?
No, dal 02 Febbraio 2015 non è più necessario che il certificatore invii copia dell'attestato all'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia.
62. Quand’è necessario eseguire i sopralluoghi?
l’allegato H della deliberazione della Giunta provinciale n. 2269/2021 stabilisce a proposito:
- disposizioni generali: “… La procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende il complesso di operazioni svolte dai soggetti certificatori ed in particolare: 1) l’esecuzione di almeno un rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione dell’indice di prestazione energetica dell’immobile e alla redazione di una eventuale valutazione energetica per l’individuazione di interventi migliorativi delle prestazioni energetiche.”
- nonché, in aggiunta, per nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti > 15% o comunque superiori a 500 metri cubi costituenti una nuova unità, ristrutturazioni importanti di primo e di secondo livello: “…eseguire un numero minimo di sopralluoghi nei momenti costruttivi significativi per verificare la conformità ed il permanere delle prestazioni energetiche di progetto, nonché una verifica finale con l’eventuale utilizzo delle più appropriate tecniche strumentali. A tali fini, deve essere previsto che il direttore lavori segnali al certificatore le varie fasi della costruzione dell’edificio e degli impianti, quando rilevanti per le prestazioni energetiche degli edifici.”
Il sopralluogo deve essere svolto esclusivamente in presenza, in conformità con le disposizioni vigenti, per garantire l'attendibilità e la qualità della certificazione energetica. Questa prescrizione è essenziale per:
· Assicurare la corretta raccolta dei dati relativi all’edificio e agli impianti;
· Evitare errori di valutazione derivanti da informazioni trasmesse in modo indiretto;
· Mantenere l'affidabilità e la trasparenza del sistema di certificazione.
L'inosservanza di questa regola potrebbe comportare sanzioni disciplinari e la nullità dell’APE rilasciato.
 

63. Qual è la procedura corretta di annullamento e sostituzione volontaria? È l'unica procedura necessaria per modificare l'APE emesso?
La procedura corretta è la seguente: le richieste di annullamenti volontari degli APE dovranno essere comunicate tramite PEC del certificatore alla PEC di Odatech (odatech@pec.it) con le seguenti informazioni:
- richiesta di annullamento riportando il codice univoco (AA00xx-xx) del certificato da annullare;
- comunicazione della sostituzione con il nuovo certificato già emesso, riportandone il suo codice univoco (AA00xx-xx);
- presa in carico dell'onere, da parte del certificatore, di comunicare annullamento e consegna del nuovo certificato sostituito ai vari enti, società e/o persone fisiche a cui aveva precedentemente consegnato il certificato oggetto dell'annullamento.
Odatech provvederà a rispondere via PEC ad ogni richiesta di annullamento comunicandone l’esito finale.
64. Quali sono le metodologie di calcolo per la determinazione della prestazione energetica?
Il metodo di calcolo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici è differenziato in relazione al tipo di valutazione da eseguire. 
- Si utilizza il metodo di calcolo analitico per ottenere l’indice di prestazione energetica globale degli edifici di cui all’art. 4 comma 3 del regolamento, comprensivo di energia primaria per la climatizzazione invernale (EPi) e di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria (EP acs), si fa riferimento alla norma tecnica UNI/TS 11300 parte 1 e parte 2.
- Si utilizza il metodo di calcolo semplificato nei casi previsti dall.art 5 comma 1 del regolamento, qualora non si possa effettuare una determinazione rigorosa delle prestazioni dei componenti edilizi ed impiantistici. Gli indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria possono essere calcolati utilizzando la metodologia di calcolo semplificata riportata nella norma tecnica UNI/TS 11300 parte 1 e parte 2 o tramite l’utilizzo di apposito software messo a disposizione dal CNR e dall’ENEA.
65. Come procedere nel caso in cui l’edificio fosse privo di impianto?
Nel caso di edifici esistenti privi di impianto di riscaldamento tecnologico è necessario far riferimento all'Allegato 1 delle "Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici":

2.1 Prestazione energetica e servizi energetici
Il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell'edificio in oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti.

Nel caso di loro assenza infatti, si procederà a simulare tali impianti in maniera virtuale, considerando che siano presenti gli impianti standard di cui alla Tabella 1 del paragrafo 5.1 con le caratteristiche qui sotto indicate:



 Qui di seguito potete trovare le tabelle 7,8 e 9 dell'Appendice A:



66. Come procedere nel caso di impianto centralizzato?
L’Allegato H del regolamento provinciale riporta due casi distinti per il calcolo della singola unità con impianto centralizzato.

Il primo caso è quello inerente ad un impianto senza regolazione e/o contabilizzazione localizzata: in questo caso il fabbisogno di energia primaria deve essere calcolato per l’intero edificio e successivamente diviso per i millesimi dell’appartamento e per la superficie. I rendimento di produzione e distribuzione sono riferiti alla centrale, mentre i rendimenti di regolazione e emissione devono essere riferiti alla singola unità immobiliare.

Il secondo caso riguarda impianti con possibilità di regolazione e/o contabilizzazione localizzata o che hanno subito interventi di miglioramento energetico: in questo caso il fabbisogno di energia primaria deve essere calcolato per la singola unità. I rendimento di produzione e distribuzione sono riferiti alla centrale, mentre i rendimenti di regolazione e emissione devono essere riferiti alla singola unità immobiliare.

Per quanto riguarda invece l’energia degli ausiliari “centralizzati” deve essere suddivisa proporzionalmente al consumo della singola unità considerata rispetto al totale dell’edificio. La potenza dell’impianto da inserire nell’APE è quella relativa alla centrale termica centralizzata.

67. Quali sono le portate di ventilazione da utilizzare per la redazione dei calcoli?
Le portate devono essere considerate come richiesto dalla norma UNI11300-1, per il caso di “valutazione di progetto o standard”. La norma richiede che l’APE sia redatto in condizioni di utilizzo standard, in funzionamento continuo.

Nel caso in cui l’edificio non sia dotato di ventilazione meccanica, per edifici residenziali si dovrà tener in considerazione un tasso di ricambio d’aria pari a 0,3 vol/h, mentre per tutte le altre tipologie di edificio si dovrà far riferimento ai tassi di ricambio d’aria definiti dalla norma UNI 10339.

Nel caso in cui l’edificio abbia un sistema di ventilazione meccanica, si dovrà fare riferimento alla formula riportata nella norma UNI 11300-1.
68. Nel caso di edificio senza impianto e nel caso in cui la certificazione fosse relativa all’intero edificio, è possibile considerare un impianto elettrico fittizio centralizzato?
No, perché il caso di impianto elettrico fittizio è riferito al singolo appartamento.


69. Gli apparecchi elettrici possono essere considerati impianto termico?
Secondo il DLGS 192/2005, modificato dalla Legge 90/2013 non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
70. In un condominio multi-unità se l’ impianto di riscaldamento è centralizzato e l’ACS è autonoma, si può redigere un unico APE per l’intero edificio, seguendo le disposizioni dell’allegato H del DPP 11/13 2009?
No, si deve redigere un APE per ogni singola unità immobiliare oggetto di certificazione energetica.
71. Quando si inizia la procedura di compilazione di un APE, è possibile cambiare i dati iniziali (Comune amministrativo, zona climatica, edificio accatastato e indirizzo) quando il certificato è ancora in bozza?
No, questi dati iniziali non possono più essere cambiati una volta inseriti. Tutti gli altri dati possono invece essere modificati fino al momento in cui il certificato viene emesso in forma definitiva (stampato).
72. Nella pagina .03 quando si parla di Energia primaria invernale e per ACS, si deve far riferimento ai valori del comune di ubicazione o di Trento?
I due EP(EPi e EPacs) riportati sull’APE si riferiscono ai consumi dell’energia primaria dell’edificio calcolati con riferimento al comune di Trento. Per quanto riguarda il dato riportato di consumo energetico del comune di ubicazione(EPgl alla voce “Energia Globale Ubicazione”) viene richiesto il calcolo dei consumi totali dell’energia primaria dell’edificio calcolati con riferimento al comune di ubicazione.
73. Nella pagina .03 quando si parla “appartamenti”, si deve inserire il numero di appartamenti che si stanno certificando?
Nel caso di impianto centralizzato, è opportuno indicare il numero totale degli appartamenti serviti dall’impianto, anche se non tutti sono oggetto di certificazione. Nel caso di impianto autonomo, è opportuno inserire “1”, inteso come la sola unità abitativa servita dall’impianto termico.
74. Nel caso in cui la centrale termica fosse costituita da più generatori con funzionamento a cascata, come devono essere inseriti nella compilazione dell’APE?
Nella compilazione è necessario inserire tutti i generatori presenti e a servizio dell’edificio/unità abitativa oggetto di certificazione. Inserire nella compilazione il generatore principale come primo generatore, a seguire i generatori successivi che verranno riportati automaticamente nelle note.
75. Chi può diventare certificatore energetico?
Sono abilitati come certificatori energetici per la Provincia autonoma di Trento i professionisti che risultano in possesso dei requisiti definiti dal DPR 75/2013. Per maggiori informazioni rimandiamo alla nostra pagina dedicata ai requisiti minimi di cui i certificatori devono essere in possesso. (https://www.odatech.it/it/certificazione-energetica-a-p-e-/certificatori/i-requisiti-per-diventare-certificatori)
76. Soggetti certificatori, riconosciuti da altre regioni o dalla provincia autonoma di Bolzano: con che modalità avverrà il riconoscimento di tali soggetti?
L’ art.8 del DPP n. 11-13/Leg del 13 luglio 2009 disciplina i soggetti certificatori abilitati.
Potranno  essere iscritti negli elenchi dei soggetti certificatori provinciali coloro che, in possesso dei requisiti specificati nel comma 2, sono già riconosciuti come certificatori energetici da altre Regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano. In tal caso si considera utile anche il riconoscimento disposto dai predetti enti a seguito della frequenza di corsi svolti ai sensi delle disposizioni vigenti nel rispettivo territorio.
Per svolgere l’attività di certificatore, questi dovranno provvedere esclusivamente all’iscrizione presso un Organismo di abilitazione riconosciuto dalla PAT.
77. In una nuova costruzione, quando occorre designare il soggetto certificatore?
È  obbligatorio designare il certificatore prima dell'inizio dei lavori.
78. Il soggetto certificatore di un edificio dovrà essere un soggetto estraneo al progetto?
Si, l'art. 8, comma 6 del Regolamento Provinciale (di cui riportiamo lo stralcio) precisa che i soggetti certificatori oltre ad essere abilitati devono essere terzi rispetto al progetto.

“…6. Il soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugliedifici con riferimento ai quali risulti proprietario o titolare di diritto reale o sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un’azienda, in una delle seguenti attività:
a) progettazione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
b) costruzione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
c) amministrazione dell’edificio;
d) fornitura di energia per l’edificio;
e) gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell’edificio;
f) attività connesse alla funzione di responsabile della sicurezza.”

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