Titolo*
Nome*
Cognome*
Data di Nascita*
Stato di Nascita*
Comune di Nascita* :
Codice Fiscale*
Telefono*
Fax
Cellulare
Partita Iva
Informazioni aggiuntive
Stato di Residenza*
Comune di Residenza* :
Indirizzo di Residenza*
Cap di Residenza*
Domicilio diverso dalla residenza :
Dati fatturazione elettronica
La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. "Legge di Bilancio 2018") ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2019, l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.
Al fine di ottemperare a quanto sopra chiediamo cortesemente di compilare il breve modulo riportato di seguito che ci permetterà di emettere ed inviare correttamente le fatture elettroniche a partire dal 01.01.2019.
A partire dal 01.01.2019 desidero che le fatture Odatech generate nella mia area personale vengano emesse a:
Dati pubblicati sull'Elenco
Consenso Pubblicazione sull'Elenco
Diamo il consenso alla pubblicazione del nostro nominativo sull´elenco preposto.
(NOTA: In caso di non accettazione non è possibile procedere con la procedura di accreditamento)
Codice Deontologico
CODICE DEONTOLOGICO
DEI CERTIFICATORI ENERGETICI - ODATECH
1 - PRINCIPI GENERALI - ODATECH
1.1. L’attività di certificatore energetico è esercitata da professionisti nel rispetto delle regole deontologiche dei rispettivi ordinamenti professionali oltreché dalle disposizioni del presente Codice.
1.2. Ogni certificatore energetico iscritto all’elenco ufficiale gestito da Odatech esercita la propria attività con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei committenti, dei colleghi e dei terzi con cui si relaziona. È altresì tenuto ad evitare situazioni di incompatibilità dalle quali potrebbero derivare dubbi sull’obiettività del proprio operato oppure che causino interferenze tra il proprio interesse e quello del committente.
1.3. Ogni certificatore energetico sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto personalmente.
1.4. Ogni certificatore energetico provvede al proprio costante aggiornamento professionale con l’obiettivo di migliorare le proprie abilità.
1.5. Nella propria attività il certificatore deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco delle fonti energetiche.
1.6. Ogni certificatore energetico è tenuto a commisurare il proprio compenso professionale sulla base delle linee guida predisposte dal Consiglio di indirizzo di Odatech , potendo altresì utilizzare le tariffe professionali della propria categoria quale utile parametro di riferimento.
2 - RAPPORTI CON ODATECH
2.1. Ogni certificatore energetico iscritto all’elenco ufficiale gestito da Odatech ha l’obbligo di leale collaborazione con i relativi organi interni (Consiglio di Indirizzo e Direttore), dovendo corrispondere tempestivamente alle richieste di chiarimenti e di informazioni, nonché comparendo davanti agli stessi in caso di citazione.
2.2. Il certificatore energetico si adegua alle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo di Odatech assunte nell’esercizio delle proprie competenze istituzionali.
2.3. Nello svolgimento della propria attività professionale il certificatore è tenuto a non porre in essere comportamenti che causino discredito ad Odatech, né a prestare dichiarazioni che siano o possano essere considerate ingannevoli e/o che non siano autorizzate da Odatech.
3 - RAPPORTI CON I COLLEGHI
3.1. Il certificatore deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi.
3.2. Il certificatore che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri, potrà accettarlo solo dopo averlo comunicato al collega sostituito.
3.3. Per nessuna ragione e in nessun caso il certificatore energetico deve attribuirsi la paternità di un lavoro eseguito da altri.
4 - INCOMPATIBILITÀ
4.1. Si ravvisano le condizioni di incompatibilità principalmente nei seguenti casi:
- abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé e per gli altri;
- esercizio dell’attività di certificatore in contrasto con norme specifiche che lo vietino;
4.2. Il certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici con riferimento ai quali risulti proprietario o titolare di diritto reale o sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore, anche esterno, di uno studio e/o società, in una delle seguenti attività:
(a) progettazione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
(b) costruzione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
(c) amministrazione dell’edificio;
(d) fornitura di energia per l’edificio;
(e) gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell’edificio;
(f) attività connesse alla funzione di responsabile della sicurezza.
4.3. Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali nel caso di sottomissione a richieste del committente che siano volte a contravvenire leggi, norme e regolamenti vigenti.
5 - SANZIONI DISCIPLINARI
5.1. In caso di violazione delle disposizioni del presente Codice Deontologico il Consiglio di Indirizzo di Odatech delibera, previa garanzia di contraddittorio con il professionista interessato, una delle seguenti sanzioni: avvertimento, censura, sospensione e cancellazione dall’elenco ufficiale Odatech.
5.2. In caso di applicazione delle sanzioni il certificatore energetico interrompe immediatamente l’utilizzo di ogni riferimento all’abilitazione Odatech e, in caso di revoca dell’abilitazione è tenuto a restituire attestati ed ogni altra documentazione rilasciata da Odatech.
5.3. Le sanzioni disciplinari emesse dai rispettivi Ordini e/o Collegi professionali sono tempestivamente comunicate dal professionista alla Direzione di Odatech la quale ne infomerà il Consiglio di Indirizzo. Il Consiglio tiene conto delle sanzioni deliberate dagli Ordini e Collegi professionali e valuterà di volta in volta l’opportunità di eventuali sanzioni.
Nota Informativa