1. Corsi per certificatori energetici. A chi bisogna rivolgersi in Trentino?
I soggetti che intendono proporsi come certificatori devono prioritariamente rispettare i requisiti di base previsti dall’ art. 8 del Regolamento di attuazione per la certificazione energetica, DPP. 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg.
In Trentino i corsi sono organizzati congiuntamente dagli Ordini e dai Collegi professionali, pertanto è a tali strutture che bisogna rivolgersi per avere informazioni.
Gli esami finali sono a cura dell’Agenzia Provinciale per l’Energia di Trento.
Più dettagliatamente si possono trovare illustrazioni sui corsi ed esami nell’Allegato D della delibera n. 2446 di data 16 ottobre 2009.
2. Soggetti certificatori, riconosciuti da altre regioni o dalla provincia autonoma di Bolzano: con che modalità avverrà il riconoscimento di tali soggetti?
L’ art.8 del DPP n. 11-13/Leg del 13 luglio 2009 disciplina i soggetti certificatori abilitati.
Potranno essere iscritti negli elenchi dei soggetti certificatori provinciali coloro che, in possesso dei requisiti specificati nel comma 2, sono già riconosciuti come certificatori energetici da altre Regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano. In tal caso si considera utile anche il riconoscimento disposto dai predetti enti a seguito della frequenza di corsi svolti ai sensi delle disposizioni vigenti nel rispettivo territorio.
Per svolgere l’attività di certificatore, questi dovranno provvedere esclusivamente all’iscrizione presso un Organismo di abilitazione riconosciuto dalla PAT.
3. Cosa accade dal 14 luglio 2010?
I soggetti abilitati dal 14 luglio 2010 potranno operare come certificatori energetici in edilizia secondo il protocollo trentino. Infatti, in tale data è entrata in vigore la certificazione energetica degli edifici in Provincia di Trento, come previsto dalla delibera n. 1429 approvata lo scorso 17 giugno 2010 dalla Giunta Provinciale, che dispone l'obbligo di certificazione energetica per i casi previsti dall'art. 5 del DPP. 13 luglio 2009, n.11-13/Leg.
L'obbligo di certificazione trova applicazione per le domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attività e per le richieste di accertamento della conformità urbanistica.
4. Cosa accade per le compravendite?
Nella medesima deliberazione si conferma che, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile o della singola unità immobiliare (compravendite), continua ad applicarsi, fino a nuove disposizioni, l'Allegato 6 delle Linee guida nazionali emanate con D.M. 26 giugno 2009.
5. Qual è la procedura per certificare in Provincia di Trento?
Le procedure per l’avvio della certificazione, la compilazione e il rilascio dell’ACE sono esperite esclusivamente per via telematica, attraverso il portale informatico predisposto da Odatech. L’Agenzia Provinciale per l’Energia di Trento sta ultimando il procedimento online. Una volta ultimato, sarà organizzata una giornata formativa per tutti i soggetti iscritti.
L'allegato H della delibera provinciale 3110 del 23 Dicembre 2009 indica le modalità di espletamento dell'incarico di certificazione.
6. Quando occorre designare il soggetto certificatore?
È obbligatorio designare il certificatore prima dell'inizio dei lavori.
7. Quando occorre attivare la procedura relativa alla certificazione energetica?
Occorre attivare la procedura prima dell'inizio dei lavori.
8. Secondo quale metodologia o software può essere calcolata la prestazione energetica di un edificio?
Il calcolo energetico di un edificio deve essere eseguito secondo la metodologia espressa anche dalle Linee guida statali, ossia si fa riferimento alle norme UNI TS 11300 - parte 1 e parte 2.
Gli strumenti di calcolo applicativi devono garantire il rispetto della normativa sopra citata.
Esistono software che sono certificati dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano, http://www.cti2000.it/) sulla conformità alla norma UNI TS 11300.
Nel caso vengano utilizzati software non certificati dal CTI, nell’ ACE il soggetto certificatore dovrà dichiarare lui stesso la conformità alla norma.
aggiornamento secondo la norma UNI TS 11300.
N.B.: Il “foglio PAT” è idoneo per strutture di modeste dimensioni.
Tutti i software-house in commercio ed il nostro “foglio PAT” sono indistintamente utilizzabili per il calcolo delle prestazioni energetiche.
9. Soggetto certificatore: Il soggetto certificatore di un edificio può essere un componente, comunque abilitato, dello staff di progettazione dell'edificio (ad esempio il progettista termotecnico) oppure dovrà essere un soggetto estraneo al progetto?
No, l'art. 2 dell' Allegato III del DLGS 115/08 disciplina quali sono i soggetti certificatori; si precisa che i soggetti oltre ad essere abilitati devono essere terzi rispetto al progetto.
10. Tariffazione energetica
Le Linee Guida per la Tariffazione della certificazione energetica le può trovare sul nostro sito: http://www.odatech.it/documenti/download/Linee%20Guida%20%20Tariffa%20certificazione%20energetica.pdf.
11. Il Corso completo per certificatori VEA (certificazione energetica + certificazione ambientale), riconosciuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, è riconosciuto in Provincia di Trento?
Coloro che hanno frequentato il Corso completo per certificatori VEA (certificazione energetica + certificazione ambientale), riconosciuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, e che quindi sono abilitati come certificatori energetici in Friuli Venezia Giulia, possono iscriversi presso Odatech.
12. Classi. energetiche. In quale caso non è necessaria l'attribuzione di una classe energetica rientrante nel limite di legge previsto per gli interventi edilizi?
Esiste un solo caso di intervento per il quale è obbligatoria la certificazione energetica ma che allo stesso tempo non è rientrante nell'elenco dei requisiti minimi energetici definiti dall'allegato A della Delibera 1448 – 12 giugno 2009, cioè quando la classe energetica non rientra nel limiti di legge previsti (tra la classe B+ e C). L'intervento in questione è definito al punto e) dell'Art. 5 del Regolamento parte integrante alla Delibera 1448 – 12 giugno 2009 che detta “ristrutturazione integrale degli elementi dell'involucro edilizio, in caso di superficie utile maggiore di 500 mq”.
13. E' possibile redigere un certificato energetico provinciale anche per i casi non previsti dalla normativa provinciale?
È possibile redigere un certificato energetico provinciale, attraverso la compilazione online predisposta sul sito Odatech, anche per i casi non previsti dalla normativa provinciale. Durante la compilazione del certificato basterà selezionare la voce “Certificazione Volontaria” nel menù a tendina del campo "Descrizione intervento".
14. E' necessario effettuare due attestati di certificazione energetica per ottenere i bonus volumetrici?
Non è necessario redigere un attestato di certificazione energetica antecedente ai lavori di risanamento per ottenere i bonus volumetrici, ma è necessario prima di effettuare i lavori stilare una relazione energetica dell’edificio, opportunamente timbrata e firmata, che comprenda la prestazione energetica, procedendo successivamente con la compilazione dell’attestato di certificazione energetica come detta la normativa.
Inoltre, sul sito dell’Agenzia Provinciale per l’Energia trovate una pagina dedicata a chiarire aspetti problematici e complessi, emersi nella fase di applicazione della normativa di cui al regolamento approvato con Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg: